Cinque fasi dal primo colloquio gratuito alla sentenza di omologazione. Ti accompagniamo passo dopo passo nella procedura di sovraindebitamento, applicando lo strumento giuridico più adatto: piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per dipendenti e pensionati, concordato minore o liquidazione controllata per imprenditori e professionisti, procedura familiare per le famiglie con mutuo non pagato, esdebitazione del sovraindebitato incapiente per chi non ha reddito né beni da offrire ai creditori.
Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore. Il giudice, verificata l’ammissibilità e la fattibilità del piano, lo omologa con sentenza: i creditori sono vincolati al piano, le esecuzioni in corso si chiudono. Eseguito integralmente il piano, il giudice liquida il compenso all’OCC e il debitore è liberato da tutti i debiti inclusi.
Liquidazione controllata. Il tribunale nomina un liquidatore che amministra e vende i beni. La procedura rimane aperta per almeno tre anni. L’esdebitazione opera dopo tre anni dall’apertura o alla chiusura, se antecedente, ed è dichiarata con decreto.
Esdebitazione del sovraindebitato incapiente. Se non puoi offrire alcuna utilità ai creditori, puoi accedere a questa procedura una sola volta, con compensi OCC ridotti della metà. Il giudice, verificata la meritevolezza e la sussistenza dei requisiti reddituali, concede l’esdebitazione con decreto: i debiti residui vengono cancellati e puoi ripartire.
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