Le risposte alle domande più comuni su procedure OCC, sovraindebitamento, Codice della Crisi e gestione del debito. Raggruppate per argomento per facilitare la ricerca. Per la guida alla scelta della procedura o per la consulenza personalizzata, consulta le pagine dedicate.
Pignoramento dello stipendio o della pensione, cancellazione CRIF, piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Liquidazione controllata, concordato minore, debiti con Agenzia Entrate Riscossione, pignoramento conto.
Mutuo non pagato, pignoramento della prima casa, protezione del patrimonio familiare.
Nessun reddito pignorabile, nessun bene da liquidare. La procedura per chi vuole liberarsi dai debiti, con compensi OCC ridotti della metà.
Se si cambia residenza durante la procedura, deve essere comunicato tempestivamente al tribunale e all’OCC. La competenza territoriale si determina secondo il centro degli interessi principali del debitore.
Normativa di riferimento: Art. 27, comma 3, lett. b) CCII.
Non è obbligatorio avere un avvocato per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma è consigliabile per le procedure più complesse. L’OCC assiste il debitore nella redazione degli atti; per le udienze eventuali può essere nominato un difensore. È obbligatorio per i concordati minori riferibili all’impresa.
Normativa di riferimento: Art. 68, comma 1 CCII.
Sì, i creditori possono opporsi presentando osservazioni entro venti giorni dalla comunicazione. Per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non serve il consenso dei creditori e il Tribunale può omologare anche se sono dissenzienti, purché il credito dell’opponente sia soddisfatto in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata. Per il concordato minore serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Normativa di riferimento: Art. 70, comma 3 CCII; Art. 70, comma 7 CCII; Art. 79, comma 1 CCII.
La sentenza di omologazione e il decreto di apertura della procedura vengono pubblicati nell’apposita area del sito web del tribunale e possono essere consultati dai creditori e dai soggetti interessati. Non vengono pubblicati nel registro delle imprese.
Normativa di riferimento: Art. 70, comma 1 CCII.
Perché molti ignorano le novità introdotte dal D.Lgs. 14/2019, restano ancorati al vecchio nome e trovano online informazioni non aggiornate. La Legge 3/2012 è stata superata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), in vigore dal 15 luglio 2022 per le nuove procedure, con regime transitorio disciplinato dall’art. 390 CCII. Verifica sempre il testo aggiornato del Codice e rivolgiti a un consulente per orientarti correttamente.
Normativa di riferimento: Art. 390 CCII.
È possibile presentare una nuova domanda dopo il rigetto o la revoca di una precedente. Per il consumatore, tuttavia, è precluso l’accesso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti, ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Normativa di riferimento: Art. 69, comma 1 CCII.
È possibile viaggiare all’estero durante la procedura, in quanto non ci sono divieti automatici di espatrio. Tuttavia, se il piano prevede obblighi specifici o limitazioni alla disposizione del patrimonio, potrebbero esserci restrizioni da valutare caso per caso.
Il costo della procedura include il compenso dell’OCC, determinato secondo i parametri del decreto ministeriale 24 settembre 2014 n. 202 e liquidato dal giudice al termine della procedura, la marca da bollo, i diritti di cancelleria e il contributo unificato (circa 200-500 euro, con possibilità di esenzione per redditi bassi). Per l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente i compensi dell’OCC sono ridotti della metà.
Normativa di riferimento: Art. 71, comma 4 CCII; Art. 81, comma 4 CCII; Art. 283, comma 6 CCII.
Il pignoramento su stipendio può arrivare a un quinto del netto mensile. Per calcolarlo, dividi lo stipendio netto per cinque: quella parte viene trattenuta dal datore di lavoro e versata al creditore. Se ti trattengono di più, puoi fare opposizione entro trenta giorni.
Normativa di riferimento: Art. 545 c.p.c.
Le cessioni del quinto dello stipendio o della pensione possono essere ristrutturate. Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore può prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione.
Normativa di riferimento: Art. 67, comma 3 CCII.
I mutui ipotecari possono essere inclusi nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore con proposte di ristrutturazione, dilazione dei pagamenti o vendita dell’immobile. È possibile prevedere il rimborso delle rate a scadere del mutuo sull’abitazione principale se il debitore, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni; in caso contrario, potrà chiedere l’autorizzazione al Tribunale previo versamento dell’arretrato.
Normativa di riferimento: Art. 67, comma 5 CCII.
Se il tuo conto corrente viene pignorato, controlla subito l’avviso di pignoramento e verifica l’importo bloccato. Se ricevi stipendio o pensione, la banca deve lasciarti libera una somma pari a un quinto della giacenza o comunque il minimo vitale. Richiedi la certificazione del saldo protetto e, in caso di errori, presenta opposizione al giudice dell’esecuzione entro venti giorni. Puoi anche chiedere un piano di rateizzazione.
Normativa di riferimento: Art. 545 c.p.c.
Le garanzie prestate da terzi mantengono la loro efficacia. I garanti rimangono obbligati per l’intero debito originario, salvo che nel concordato minore non sia diversamente previsto.
Normativa di riferimento: Art. 79, comma 5 CCII.
Le banche non devono necessariamente accettare il piano. Per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore le banche non devono accettare: possono solo presentare osservazioni entro venti giorni, ma decide il giudice. Per il concordato minore, invece, serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Normativa di riferimento: Art. 70, comma 7 CCII; Art. 79, comma 1 CCII.
Sì, è possibile tenere il conto corrente durante la procedura. Generalmente puoi mantenere un conto corrente per le operazioni ordinarie, ma potrebbero esserci limitazioni sull’utilizzo di carte di credito e sull’assunzione di nuovi finanziamenti.
Il pignoramento del tuo stipendio per debiti bancari può trattenere al massimo un quinto della parte netta, dopo aver garantito il minimo vitale. Se lo stipendio supera il triplo dell’assegno sociale, si pignora solo la somma eccedente. Puoi proporre opposizione al giudice entro trenta giorni.
Normativa di riferimento: Art. 545 c.p.c.; Art. 548 c.p.c.
I debiti verso l’Agenzia delle Entrate possono essere inclusi nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore con dilazioni e modalità di pagamento specifiche. L’OCC, entro sette giorni dal conferimento dell’incarico, deve dare notizia agli uffici fiscali e all’agente della riscossione.
Normativa di riferimento: Art. 68, comma 4 CCII; Art. 76, comma 4 CCII.
Il cram down fiscale è un meccanismo che consente al tribunale di omologare il concordato minore anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, quando tale adesione è determinante per raggiungere la maggioranza dei crediti ammessi al voto e la proposta di soddisfacimento è più conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione controllata.
Normativa di riferimento: Art. 80, comma 3 CCII.
Con il decreto di apertura della procedura, il giudice può disporre, su istanza del debitore, la sospensione dei procedimenti esecutivi in corso, incluse le procedure sulle cartelle esattoriali. A piano omologato, le cartelle vengono ridefinite secondo quanto previsto dal piano.
Normativa di riferimento: Art. 70, comma 4 CCII.
Sì, i debiti INPS e INAIL possono essere inclusi nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. I debiti previdenziali e assistenziali possono essere ristrutturati con modalità di pagamento dilazionate, previa verifica della sostenibilità del piano da parte dell’OCC.
Normativa di riferimento: Art. 67, comma 1 CCII.
Sì, lo stralcio dei debiti fiscali è possibile. Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore può prevedere la falcidia dei crediti privilegiati, inclusi quelli tributari, purché sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata, come attestato dall’OCC.
Normativa di riferimento: Art. 67, comma 4 CCII.
Con la sentenza di omologazione i debiti vengono ristrutturati secondo il piano approvato. I creditori non possono più agire esecutivamente sui beni del debitore per i debiti inclusi nel piano. Il deposito della domanda sospende inoltre il corso degli interessi convenzionali o legali, salvo che per i crediti garantiti.
Normativa di riferimento: Art. 68, comma 5 CCII; Art. 70, comma 7 CCII.
L’esdebitazione non riguarda tutti i debiti. Restano esclusi: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari; b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. Sono fatti salvi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori.
Normativa di riferimento: Art. 278, comma 7 CCII.
Sì, è possibile ottenere l’esdebitazione se incapiente. Il debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità può accedere all’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, ma solo per una volta. È necessario che il reddito annuo, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, non superi l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE.
Normativa di riferimento: Art. 283, commi 1 e 2 CCII.
Sì, è possibile ottenere l’esdebitazione. L’esdebitazione opera per le procedure di liquidazione controllata a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, se ricorrono le condizioni previste dalla legge.
Normativa di riferimento: Art. 282, comma 1 CCII.
La possibilità di tenere la casa dipende dal piano. Se la casa è necessaria per l’abitazione del debitore e dei familiari e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore lo prevede, può essere conservata. È possibile il rimborso delle rate del mutuo sull’abitazione principale a scadere, se il debitore è in regola coi pagamenti alla data del deposito della domanda.
Normativa di riferimento: Art. 67, comma 5 CCII.
Sì, le azioni esecutive si fermano. Con il decreto di apertura della procedura, il giudice può disporre, su istanza del debitore, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in corso e il divieto di nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio. L’effetto è immediato su stipendio, pensione e conto corrente.
Normativa di riferimento: Art. 70, comma 4 CCII.
Se il concordato minore non raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto, la proposta si considera non approvata e il debitore può optare per la liquidazione controllata.
Normativa di riferimento: Art. 79, comma 1 CCII.
No, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non deve essere accettato dai creditori. Viene valutato direttamente dal tribunale, che ne verifica l’ammissibilità, la fattibilità e la convenienza rispetto alla liquidazione controllata, omologandolo con sentenza anche in presenza di creditori dissenzienti.
Normativa di riferimento: Art. 70, comma 7 CCII.
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è riservato ai soli consumatori che hanno contratto debiti per finalità personali o familiari e non richiede il consenso dei creditori. Il concordato minore è invece destinato a professionisti, imprenditori agricoli, start-up innovative e imprenditori commerciali sotto soglia, ma richiede la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Normativa di riferimento: Art. 67 CCII; Art. 74, comma 1 CCII.
Le procedure di sovraindebitamento disponibili sono quattro: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per i soli consumatori (art. 67 CCII); il concordato minore per professionisti, imprenditori agricoli, start-up innovative e imprenditori commerciali sotto soglia (art. 74 CCII); la liquidazione controllata come procedura residuale e liquidatoria (art. 268 CCII); l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente per chi non può offrire alcuna utilità ai creditori (art. 283 CCII).
Normativa di riferimento: Art. 65, comma 1 CCII; Art. 74, comma 1 CCII; Art. 283 CCII.
Si ricorre alla liquidazione controllata quando il debitore non riesce a presentare un piano o un accordo fattibile, oppure quando questi vengono respinti dal tribunale o non ottengono il consenso necessario, o ancora quando il debitore sceglie volontariamente questa strada per arrivare all’esdebitazione.
Normativa di riferimento: Art. 268, comma 1 CCII.
La raccomandata market 688 è un sollecito di pagamento inviato da una società di recupero crediti o dal tuo fornitore che ha ceduto il debito. Non è un atto giudiziario, ma un preavviso per chiedere il saldo o una rateazione. Leggila subito, verifica l’importo e valuta un piano di rientro o l’assistenza legale.
Normativa di riferimento: D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).
La domanda si presenta al tribunale competente tramite l’OCC, corredata da tutta la documentazione richiesta: situazione patrimoniale, elenco completo dei creditori con le somme dovute e le cause di prelazione, piano di ristrutturazione o proposta di concordato.
Normativa di riferimento: Art. 76, comma 1 CCII.
Se non si riesce a rispettare il piano per cause non imputabili al debitore, è possibile chiederne la modifica. Se invece l’inadempimento è colpevole, il giudice può revocare l’omologazione e, su istanza del debitore o di un creditore, si può aprire la liquidazione controllata.
Normativa di riferimento: Art. 72 CCII; Art. 73 CCII.
Sì, è possibile lavorare durante la procedura. Il debitore può continuare a lavorare e mantenere i propri redditi, salvo eventuali limitazioni specifiche previste dal piano. Nella liquidazione controllata sono esclusi i crediti alimentari e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni e i salari nei limiti di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia.
Normativa di riferimento: Art. 268, comma 4, lett. b) CCII.
I documenti da presentare sono: elenco completo dei creditori con le somme dovute e le cause di prelazione; consistenza del patrimonio; atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; entrate del nucleo familiare.
Normativa di riferimento: Art. 67, comma 2 CCII; Art. 75, comma 1 CCII.
I tempi della procedura prevedono che, dopo il deposito e il decreto di apertura, i creditori abbiano venti giorni per presentare osservazioni. Successivamente il giudice verifica l’ammissibilità e la fattibilità del piano per l’omologazione. Per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore il giudice può procedere senza udienza, con scambio di memorie scritte.
Normativa di riferimento: Art. 70, comma 3 CCII.
Il liquidatore nella liquidazione controllata è un professionista nominato dal tribunale che ha il compito di amministrare e liquidare il patrimonio del debitore, rispettando l’ordine delle cause legittime di prelazione.
Normativa di riferimento: Art. 270, comma 2, lett. b) CCII; Art. 268 CCII.
L’Organismo di Composizione della Crisi, chiamato OCC, è un ente iscritto in apposito registro presso il Ministero della Giustizia, regolato dal decreto ministeriale 24 settembre 2014 n. 202. Gestisce il tentativo di composizione della crisi da sovraindebitamento e assiste il debitore nella predisposizione della proposta e del piano.
Normativa di riferimento: Art. 2, comma 1, lett. t) CCII.
Il gestore della crisi è un professionista nominato dall’OCC che assiste il debitore nella redazione del piano, verifica la completezza e attendibilità della documentazione, attesta le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore, e facilita le trattative con i creditori.
Normativa di riferimento: Art. 76, comma 2 CCII; Art. 68, comma 3 CCII.
Sì, è possibile scegliere liberamente l’OCC tra quelli costituiti nel circondario del tribunale competente. Se in quel circondario non è presente un OCC, il tribunale nomina un professionista qualificato.
Normativa di riferimento: Art. 76, comma 1 CCII.
Il costo per rivolgersi a un OCC è determinato secondo i parametri del decreto ministeriale 24 settembre 2014 n. 202 e liquidato dal giudice al termine della procedura. Sono previsti acconti sul compenso finale. Per i soggetti in difficoltà economica i compensi sono riducibili. Per l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente i compensi sono ridotti della metà.
Normativa di riferimento: Art. 71, comma 4 CCII; Art. 81, comma 4 CCII; Art. 283, comma 6 CCII.
Il fondo pensione è protetto. Il fondo pensione complementare è impignorabile secondo la disciplina del Testo Unico della Previdenza Complementare. Le risorse conferite ai fondi pensione costituiscono patrimonio separato e autonomo che non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali.
Normativa di riferimento: Art. 6, comma 9 D.Lgs. 252/2005; Art. 7, comma 3-quater D.Lgs. 252/2005.
Sì, i beni dei figli sono al sicuro, purché la proprietà sia genuina e non simulata. Solo i beni del debitore entrano nella procedura. I frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli e i beni costituiti in fondo patrimoniale sono esclusi dalla liquidazione.
Normativa di riferimento: Art. 268, comma 4, lett. c) CCII.
Il coniuge è coinvolto nella procedura solo se esistono beni in comunione legale o se ha prestato garanzie personali. È possibile presentare un’unica domanda familiare quando i coniugi sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Il debitore può disporre solo della propria quota dei beni comuni e non di quella del coniuge non coinvolto nell’indebitamento.
Normativa di riferimento: Art. 66, comma 1 CCII; Art. 189 c.c.
Sì, è possibile presentare una procedura familiare. I membri della stessa famiglia — coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo, parti dell’unione civile e conviventi di fatto — possono presentare un’unica domanda quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Le masse attive e passive di ciascun debitore rimangono distinte.
Normativa di riferimento: Art. 66, commi 1, 2 e 3 CCII.
Sì, è possibile proteggere l’assegno di mantenimento. I crediti alimentari e di mantenimento, inclusi gli assegni di mantenimento, hanno priorità e non possono essere compressi dal piano. Non sono compresi nella liquidazione controllata.
Normativa di riferimento: Art. 268, comma 4, lett. b) CCII.
Le procedure di sovraindebitamento sono accessibili ai consumatori, ai professionisti, agli imprenditori agricoli, alle start-up innovative e agli imprenditori commerciali sotto soglia che si trovano in stato di sovraindebitamento.
Normativa di riferimento: Art. 2, comma 1, lett. c) CCII.
La situazione di sovraindebitamento è lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero ad altre procedure concorsuali.
Normativa di riferimento: Art. 2, comma 1, lett. c) CCII.
Sì. Dopo la cancellazione dell’impresa individuale dal registro delle imprese, puoi accedere alla liquidazione controllata anche oltre l’anno dalla cancellazione e anche con debiti superiori a 500.000 euro, perché la cancellazione fa venir meno la qualifica di imprenditore commerciale soggetto alle procedure concorsuali ordinarie. Quanto al concordato minore, esiste un contrasto giurisprudenziale: la Cassazione lo ritiene inammissibile per l’imprenditore già cancellato, mentre diversi tribunali di merito ammettono il concordato minore liquidatorio con apporto di finanza esterna. La liquidazione controllata resta la strada più sicura e pacificamente ammessa.
Normativa di riferimento: Art. 33, commi 1-bis e 4 CCII; Art. 65 CCII.
Un imprenditore commerciale può accedere alle procedure di sovraindebitamento solo se è sotto soglia, cioè se presenta congiuntamente: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti non superiori a 500.000 euro. In tal caso è qualificato come “impresa minore” e può accedere al concordato minore e alla liquidazione controllata senza necessità di cessare l’attività.
Normativa di riferimento: Art. 2, comma 1, lett. c) e d) CCII.
Il concordato minore consente di proseguire l’attività (art. 74, comma 1 CCII) e richiede l’approvazione della maggioranza dei crediti ammessi al voto. La liquidazione controllata comporta la cessazione dell’impresa e la vendita dei beni, senza bisogno del consenso dei creditori, con esdebitazione dopo tre anni o alla chiusura (art. 282, comma 1 CCII).
Normativa di riferimento: Art. 74 CCII; Art. 79, commi 1 e 3 CCII; Art. 268 CCII; Art. 282 CCII.
I crediti da lavoro hanno priorità assoluta e generalmente non possono essere compressi nel piano. Sono spesso esclusi dalla sospensione delle azioni esecutive.
Normativa di riferimento: Art. 268, comma 4, lett. b) CCII.
I debiti con Agenzia Entrate Riscossione confluiscono nel passivo della liquidazione controllata e vengono soddisfatti secondo l’ordine delle cause di prelazione. Con l’apertura della procedura, il giudice sospende le esecuzioni in corso. A chiusura, se ricorrono le condizioni di meritevolezza, puoi ottenere l’esdebitazione liberandoti dei debiti tributari residui, salvi quelli esclusi dall’art. 278, comma 7 CCII.
Normativa di riferimento: Art. 270, comma 2 CCII; Art. 278, comma 7 CCII.
Sì. Dopo la cancellazione dell’impresa individuale dal registro delle imprese, puoi accedere alla liquidazione controllata, anche oltre l’anno dalla cancellazione (art. 33, comma 1-bis CCII).
Quanto al concordato minore, esiste un contrasto giurisprudenziale: secondo la Cassazione (sent. n. 20141/2026) la domanda è inammissibile anche nella forma liquidatoria; secondo un consolidato orientamento di merito (Corte d’Appello Campobasso, Tribunale Vicenza, Tribunale Napoli, Tribunale Campobasso) il concordato minore liquidatorio con apporto di finanza esterna è invece ammissibile. La liquidazione controllata resta la strada più sicura e uniformemente riconosciuta.
Normativa di riferimento: Art. 33, commi 1-bis e 4 CCII; Art. 74, comma 2 CCII; Art. 282 CCII.
Sì. Nella liquidazione controllata, la parte non soddisfatta dei debiti tributari può essere esdebitata a chiusura. Nel concordato minore, il cram down fiscale (art. 80, comma 3 CCII) consente al giudice di omologare anche senza il consenso di Agenzia delle Entrate ed enti previdenziali, se la proposta è più conveniente della liquidazione.
Normativa di riferimento: Art. 67, comma 4 CCII; Art. 80, comma 3 CCII; Art. 278 CCII.
L’IVA sulle operazioni correnti deve continuare ad essere versata regolarmente. I debiti IVA pregressi possono essere inclusi nel piano di ristrutturazione o nella proposta di concordato.
Normativa di riferimento: Art. 76, comma 4 CCII.
Sì, il concordato minore è strutturato per la continuità aziendale (art. 74, comma 1 CCII). L’IVA sulle operazioni attive correnti va versata regolarmente; i debiti pregressi sono gestiti nel piano. L’OCC informa Agenzia Entrate e agente della riscossione entro sette giorni dall’incarico.
Normativa di riferimento: Art. 74, comma 1 CCII; Art. 76, comma 4 CCII.
Dipende. Se hai cessato l’attività ma non ti sei ancora cancellato dal registro delle imprese, sì. Se ti sei già cancellato, la Cassazione ritiene la domanda inammissibile, mentre diversi tribunali (Campobasso, Vicenza, Napoli) ammettono il concordato minore liquidatorio con finanza esterna. La liquidazione controllata resta comunque la strada più sicura.
Normativa di riferimento: Art. 33, commi 1-bis e 4 CCII; Art. 74, comma 2 CCII.
Dipende dal tipo di società. Nelle società di persone (snc, sas), dopo la cancellazione i creditori possono rivalersi sui soci illimitatamente responsabili (art. 2312, comma 2 c.c.). Nelle società di capitali (srl, spa), i creditori possono agire contro i soci solo nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495, comma 3 c.c.). Se a seguito di queste azioni ti trovi in stato di sovraindebitamento come persona fisica, puoi accedere alle procedure.
Normativa di riferimento: Art. 2312 c.c.; Art. 2495 c.c.
L’imprenditore agricolo non è mai soggetto a liquidazione giudiziale e può accedere a tutte le procedure di sovraindebitamento: piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata. Ha inoltre a disposizione l’accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61 CCII) e la composizione negoziata della crisi (art. 25-quater CCII).
Normativa di riferimento: Art. 2, comma 1, lett. c) CCII; Art. 57 CCII; Art. 65 CCII.
Sì. Se possiedi congiuntamente i tre requisiti — attivo ≤ 300.000€, ricavi ≤ 200.000€, debiti ≤ 500.000€ — sei “impresa minore” (art. 2, comma 1, lett. d) CCII) e puoi accedere a tutte le procedure di sovraindebitamento senza cessare l’attività. Lo strumento principale è il concordato minore, pensato per la continuità aziendale. Puoi anche attivare la composizione negoziata della crisi.
Normativa di riferimento: Art. 2, comma 1, lett. c) e d) CCII; Art. 74 CCII.
Sì, un professionista può continuare la propria attività durante e dopo la procedura, salvo eventuali limitazioni specifiche previste dagli ordini professionali di appartenenza.
Normativa di riferimento: D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), aggiornato al D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.
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