Sovraindebitamento familiare

Mutuo non sostenibile, pignoramento della prima casa, debiti accumulati per le spese quotidiane: quando il bilancio familiare non torna, le procedure di sovraindebitamento ti permettono di sospendere le esecuzioni e proteggere la casa. Il network OCC Coesione Sociale assiste i nuclei familiari nella ristrutturazione del debito attraverso il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la procedura familiare (art. 66 CCII), la liquidazione controllata e l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente.

Coppia preoccupata che esamina bollette e documenti al tavolo della cucina

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che ha superato la precedente Legge 3/2012, riconosce al debitore sovraindebitato il diritto di accedere a procedure di composizione del debito che sospendono pignoramenti ed esecuzioni e riducono il debito complessivo in maniera proporzionata al reddito reale, non alla pretesa originaria del creditore. Per i nuclei familiari, l’art. 66 CCII consente ai membri della stessa famiglia di presentare un’unica domanda quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune, mantenendo distinte le masse attive e passive di ciascuno. Non è una scappatoia: è il binario legale per uscire dalla spirale.

Sotto trovi le situazioni che gestiamo più di frequente, con la procedura applicata caso per caso. La valutazione del tuo specifico fascicolo — analisi reddito-patrimonio del nucleo, calcolo della sostenibilità, scelta dello strumento più adatto — avviene in consulenza gratuita di 30 minuti con la nostra Segreteria Unica di Asti.

«Nessuno deve passare il resto della vita a inseguire creditori. La procedura OCC è il binario legale per uscirne, ed è fatta apposta per chi non ha alternative.»

Stefano Santin, presidente OCC Coesione Sociale

Mutuo non pagato: cosa rischi e come proteggere la casa

Il mancato pagamento del mutuo per sette rate, anche non consecutive, autorizza la banca a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine: l’intero capitale residuo diventa immediatamente esigibile, gli interessi di mora si accumulano e il contratto si risolve. Da quel momento la banca può iscrivere ipoteca giudiziale e avviare l’esecuzione immobiliare sulla prima casa, anche se è l’unica abitazione del nucleo familiare: la tutela dell’art. 76 DPR 602/1973 — che limita il pignoramento della prima casa — vale solo per i crediti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, non per le banche e le finanziarie.

Con la procedura di sovraindebitamento chiediamo al giudice la sospensione dell’esecuzione immobiliare e proponiamo un piano che rinegozia il debito residuo, prevede il pagamento delle rate sulla capacità reale del nucleo e salvaguarda l’abitazione principale. Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore consente di rimborsare le rate a scadere del mutuo sull’abitazione principale se il debitore, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni; in caso contrario, il giudice può autorizzare il pagamento dell’arretrato (art. 67, comma 5 CCII). Quando l’incapacità è transitoria, il piano consente la prosecuzione del mutuo a condizioni sostenibili; nei casi più gravi, in assenza di qualsiasi capacità di pagamento, interviene l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII).

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Procedura applicata: piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore con prosecuzione del mutuo

Quando l’incapacità di pagamento è transitoria, il piano può includere il rimborso delle rate del mutuo a scadere e la ristrutturazione del debito residuo, salvaguardando l’abitazione principale. Normativa: art. 67, comma 5 CCII.

Pignoramento della prima casa: quando è possibile e come difendersi

La prima casa è impignorabile da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (art. 76 DPR 602/1973) quando ricorrono congiuntamente tre condizioni: è l’unico immobile di proprietà, è adibito ad abitazione principale e non è classificato come bene di lusso (categorie catastali A/8 e A/9). La protezione, però, non vale per banche, finanziarie e creditori privati: in presenza di mutuo non pagato, fideiussioni escusse o decreti ingiuntivi notificati, il creditore può iscrivere ipoteca e procedere alla vendita all’asta.

La procedura di sovraindebitamento interviene chiedendo al Tribunale la sospensione dell’esecuzione immobiliare in corso (art. 70, comma 4 CCII) e proponendo un piano alternativo che includa la conservazione dell’immobile. Per i casi di incapienza assoluta, quando il reddito annuo del nucleo, dedotte le spese di produzione e quanto occorrente al mantenimento, non supera l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro ISEE, l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII) cancella i debiti residui e blocca le esecuzioni, permettendo al nucleo di mantenere la casa familiare. I compensi dell’OCC sono ridotti della metà.

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Procedura applicata: esdebitazione del sovraindebitato incapiente con sospensione dell'esecuzione

Per i casi più gravi, l’esdebitazione cancella i debiti residui e blocca le esecuzioni in corso, permettendo di mantenere la prima casa familiare. Normativa: art. 283 CCII; art. 70, comma 4 CCII.

La procedura familiare: quando il debito coinvolge tutto il nucleo

Quando il sovraindebitamento colpisce l’intero nucleo — ad esempio perché entrambi i coniugi sono cointestatari del mutuo o perché i debiti sono stati contratti per far fronte alle spese familiari — l’art. 66 CCII consente di presentare un’unica domanda per tutti i membri della famiglia coinvolti.

Possono aderire alla procedura familiare: il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto, a condizione che siano conviventi o che il sovraindebitamento abbia un’origine comune. Le masse attive e passive di ciascun debitore rimangono distinte: ogni membro risponde solo dei propri debiti e con il proprio patrimonio. Il piano di ristrutturazione viene costruito tenendo conto dei redditi e dei debiti dell’intero nucleo, ma il coniuge non coinvolto nell’indebitamento non subisce alcuna conseguenza patrimoniale.

La procedura familiare è compatibile sia con il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sia con la liquidazione controllata.

Normativa di riferimento: Art. 66, commi 1, 2 e 3 CCII.

Domande frequenti

Posso tenere la mia casa?

La possibilità di tenere la casa dipende dal piano. Se la casa è necessaria per l’abitazione del debitore e dei familiari e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore lo prevede, può essere conservata. È possibile il rimborso delle rate del mutuo sull’abitazione principale a scadere, se il debitore è in regola coi pagamenti alla data del deposito della domanda.

Normativa di riferimento: Art. 67, comma 5 CCII.

I beni dei miei figli sono al sicuro?

Sì, i beni dei figli sono al sicuro, purché la proprietà sia genuina e non simulata. Solo i beni del debitore entrano nella procedura. I frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli e i beni costituiti in fondo patrimoniale sono esclusi dalla liquidazione.

Normativa di riferimento: Art. 268, comma 4, lett. c) CCII.

Posso presentare una procedura familiare?

Sì, è possibile presentare una procedura familiare. I membri della stessa famiglia — coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo, parti dell’unione civile e conviventi di fatto — possono presentare un’unica domanda quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Le masse attive e passive di ciascun debitore rimangono distinte.

Normativa di riferimento: Art. 66, commi 1, 2 e 3 CCII.

Posso ottenere l'esdebitazione se sono incapiente?

Sì, è possibile ottenere l’esdebitazione se incapiente. Il debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità può accedere all’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, ma solo per una volta. È necessario che il reddito annuo, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, non superi l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE.

Normativa di riferimento: Art. 283, commi 1 e 2 CCII.

Posso proteggere l'assegno di mantenimento?

Sì, è possibile proteggere l’assegno di mantenimento. I crediti alimentari e di mantenimento, inclusi gli assegni di mantenimento, hanno priorità e non possono essere compressi dal piano. Non sono compresi nella liquidazione controllata.

Normativa di riferimento: Art. 268, comma 4, lett. b) CCII.

Mostra altre 3 domande
Cosa succede al fondo pensione?

Il fondo pensione è protetto. Il fondo pensione complementare è impignorabile secondo la disciplina del Testo Unico della Previdenza Complementare. Le risorse conferite ai fondi pensione costituiscono patrimonio separato e autonomo che non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali.

Normativa di riferimento: Art. 6, comma 9 D.Lgs. 252/2005; Art. 7, comma 3-quater D.Lgs. 252/2005.

Cosa si intende per situazione di sovraindebitamento?

La situazione di sovraindebitamento è lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero ad altre procedure concorsuali.

Normativa di riferimento: Art. 2, comma 1, lett. c) CCII.

Chi può accedere alle procedure di sovraindebitamento?

Le procedure di sovraindebitamento sono accessibili ai consumatori, ai professionisti, agli imprenditori agricoli, alle start-up innovative e agli imprenditori commerciali sotto soglia che si trovano in stato di sovraindebitamento.

Normativa di riferimento: Art. 2, comma 1, lett. c) CCII.

Vedi anche gli altri percorsi del network

Pignoramento stipendio, CRIF, piano consumatore

Liquidazione controllata, concordato minore

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