Siamo un network di Organismi di Composizione della Crisi (OCC) iscritti al Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, operativi in cinque sedi del Piemonte. Aiutiamo persone e imprese sovraindebitate a uscire dal debito attraverso le procedure del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019).
Un Organismo di Composizione della Crisi è l’ente preposto dalla legge a gestire le procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che ha superato la precedente Legge 3/2012. L’OCC nomina un gestore della crisi che affianca il debitore nella predisposizione del piano e nella relazione particolareggiata da depositare in Tribunale.
Senza un OCC iscritto al Registro OCC del Ministero della Giustizia le procedure non possono essere avviate: la nostra iscrizione al registro OCC ministero giustizia è il primo elemento di garanzia. Tra i risultati concreti del nostro intervento, la possibilità di bloccare pignoramento dello stipendio, della pensione o del conto corrente già in corso, depositando l’istanza e i moduli al Tribunale per la sospensione delle azioni esecutive individuali.
Il presidente Stefano Santin coordina un network di 11 professionisti — dottori commercialisti e avvocati formati nella gestione delle crisi da sovraindebitamento. La struttura combina competenze giuridiche per il rapporto con il Tribunale e competenze economico-contabili per la costruzione del piano sostenibile. Affianchiamo dipendenti e pensionati, imprenditori e professionisti e famiglie con sovraindebitamento familiare.
Laureato in giurisprudenza ad indirizzo economico, ha lavorato come area manager presso due primari gruppi bancari italiani. Dopo le dimissioni nel 2009, l’anno seguente è entrato nel mondo della consulenza al sovraindebitamento.
Autore del libro «Senza Debiti», collaboratore del programma RAI «Mi manda RAI3», membro del network EDUFIN di educazione finanziaria nazionale.
Aiutiamo le persone a uscire dalla spirale del debito con strumenti legali, non con consulenze improvvisate. Questa è la differenza tra un OCC iscritto al Ministero e un consulente generico.
Tutti i contatti del network passano dalla Segreteria Unica OCC presso la Casa del Consumatore.
Via Giuseppe Gaeta 12, 14100 Asti (AT)
c/o Casa del Consumatore
Lun-Gio 9:00-12:30 e 15:00-18:00 (ven chiuso)
+39 0141 530197
info@coesionesociale.com
PEC: asti.eins@pec.coesionesociale.com
Le risposte alle domande più comuni sulla composizione della crisi.
Se si cambia residenza durante la procedura, deve essere comunicato tempestivamente al tribunale e all’OCC. La competenza territoriale si determina secondo il centro degli interessi principali del debitore.
Normativa di riferimento: Art. 27, comma 3, lett. b) CCII.
Non è obbligatorio avere un avvocato per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma è consigliabile per le procedure più complesse. L’OCC assiste il debitore nella redazione degli atti; per le udienze eventuali può essere nominato un difensore. È obbligatorio per i concordati minori riferibili all’impresa.
Normativa di riferimento: Art. 68, comma 1 CCII.
Il costo della procedura include il compenso dell’OCC, determinato secondo i parametri del decreto ministeriale 24 settembre 2014 n. 202 e liquidato dal giudice al termine della procedura, la marca da bollo, i diritti di cancelleria e il contributo unificato (circa 200-500 euro, con possibilità di esenzione per redditi bassi). Per l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente i compensi dell’OCC sono ridotti della metà.
Normativa di riferimento: Art. 71, comma 4 CCII; Art. 81, comma 4 CCII; Art. 283, comma 6 CCII.
I debiti verso l’Agenzia delle Entrate possono essere inclusi nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore con dilazioni e modalità di pagamento specifiche. L’OCC, entro sette giorni dal conferimento dell’incarico, deve dare notizia agli uffici fiscali e all’agente della riscossione.
Normativa di riferimento: Art. 68, comma 4 CCII; Art. 76, comma 4 CCII.
Il liquidatore nella liquidazione controllata è un professionista nominato dal tribunale che ha il compito di amministrare e liquidare il patrimonio del debitore, rispettando l’ordine delle cause legittime di prelazione.
Normativa di riferimento: Art. 270, comma 2, lett. b) CCII; Art. 268 CCII.
Il gestore della crisi è un professionista nominato dall’OCC che assiste il debitore nella redazione del piano, verifica la completezza e attendibilità della documentazione, attesta le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore, e facilita le trattative con i creditori.
Normativa di riferimento: Art. 76, comma 2 CCII; Art. 68, comma 3 CCII.
L’Organismo di Composizione della Crisi, chiamato OCC, è un ente iscritto in apposito registro presso il Ministero della Giustizia, regolato dal decreto ministeriale 24 settembre 2014 n. 202. Gestisce il tentativo di composizione della crisi da sovraindebitamento e assiste il debitore nella predisposizione della proposta e del piano.
Normativa di riferimento: Art. 2, comma 1, lett. t) CCII.
Sì, è possibile scegliere liberamente l’OCC tra quelli costituiti nel circondario del tribunale competente. Se in quel circondario non è presente un OCC, il tribunale nomina un professionista qualificato.
Normativa di riferimento: Art. 76, comma 1 CCII.
Il costo per rivolgersi a un OCC è determinato secondo i parametri del decreto ministeriale 24 settembre 2014 n. 202 e liquidato dal giudice al termine della procedura. Sono previsti acconti sul compenso finale. Per i soggetti in difficoltà economica i compensi sono riducibili. Per l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente i compensi sono ridotti della metà.
Normativa di riferimento: Art. 71, comma 4 CCII; Art. 81, comma 4 CCII; Art. 283, comma 6 CCII.
La domanda si presenta al tribunale competente tramite l’OCC, corredata da tutta la documentazione richiesta: situazione patrimoniale, elenco completo dei creditori con le somme dovute e le cause di prelazione, piano di ristrutturazione o proposta di concordato.
Normativa di riferimento: Art. 76, comma 1 CCII.