Se stai cercando come cancellare debiti, probabilmente rate, cartelle, pignoramenti o altre richieste di pagamento stanno diventando difficili da sostenere. La legge offre strumenti per affrontare il sovraindebitamento e, quando ricorrono i presupposti, ottenere la liberazione dai debiti residui. A decidere è il Tribunale. Coesione Sociale è un OCC iscritto al Registro del Ministero della Giustizia.
La disciplina nasce dalla Legge 3/2012 ed è oggi contenuta nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. L’art. 2, comma 1, lett. c) CCII ricomprende tra i soggetti sovraindebitati consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start-up innovative e imprenditori commerciali sotto soglia. L’accesso non produce automaticamente l’esdebitazione: il debitore deve rientrare nell’ambito della procedura pertinente e la decisione spetta al Tribunale sulla base della documentazione e delle verifiche previste.
Coesione Sociale, OCC del Piemonte, offre un primo colloquio gratuito di 30 minuti e opera attraverso cinque sedi in Piemonte, ad Alessandria, Asti, Ivrea, Torino e Vercelli. Dopo l’inquadramento iniziale, il gestore della crisi nominato dall’OCC ricostruisce debiti, redditi, patrimonio e rapporti con i creditori. Questa verifica viene prima della scelta della procedura, perché strumenti diversi rispondono a situazioni diverse e richiedono presupposti specifici.
« Nessuno deve passare il resto della vita a inseguire creditori. La procedura OCC e’ il binario legale per uscirne, ed e’ fatto apposta per chi non ha alternative. »
Si possono cancellare debiti solo quando esiste una situazione di sovraindebitamento compatibile con le procedure del CCII. La meritevolezza rileva dove la legge la richiede, mentre resta centrale l’incapacità di sostenere integralmente le obbligazioni con le risorse disponibili. L’art. 2, comma 1, lett. c) CCII comprende consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start-up innovative e imprenditori commerciali sotto soglia.
In pratica, non basta avere molti debiti o alcuni pagamenti arretrati. Occorre verificare origine delle esposizioni, redditi, beni e capacità effettiva di rientro. Per gli imprenditori commerciali sotto soglia, i requisiti sono congiunti: attivo non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro e debiti non superiori a 500.000 euro. La verifica serve a stabilire quale disciplina è applicabile.
La verifica iniziale stabilisce se la situazione rientra nel sovraindebitamento e quali elementi economici, patrimoniali e personali devono essere ricostruiti prima di scegliere la procedura.
La legge distingue quattro strumenti. Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è disciplinato dagli artt. 67-73 CCII; il concordato minore dagli artt. 74-83; la liquidazione controllata del sovraindebitato dagli artt. 268-277; l’esdebitazione del debitore incapiente dall’art. 283. I profili seguiti comprendono dipendenti e pensionati, imprenditori e professionisti e nuclei familiari.
Il concordato minore richiede inoltre la maggioranza dei crediti ammessi al voto, come stabilisce l’art. 79, comma 1 CCII; chi non si esprime è considerato favorevole. Questo dato mostra perché la scelta della procedura non dipende soltanto dall’importo complessivo del debito. Contano anche il tipo di debitore, la struttura dei crediti, il patrimonio disponibile e la possibilità di formulare una proposta sostenibile.
Nel concordato minore la proposta segue le regole degli artt. 74-83 CCII e richiede la maggioranza dei crediti ammessi al voto secondo l’art. 79.
Quando arrivano notifiche o trattenute, la prima cosa da fare è ricostruire con precisione contratti, cartelle, finanziamenti, redditi, patrimonio e creditori. Sullo stipendio, il pignoramento ordinario è normalmente limitato a un quinto del netto, cioè il 20%. Per crediti alimentari, fiscali o in presenza di cumulo fra più creditori, la trattenuta può arrivare fino alla metà del netto.
Questi limiti non risolvono il sovraindebitamento, ma aiutano a capire cosa sta già accadendo e quali risorse restano disponibili. Ignorare le notifiche rende più difficile ricostruire scadenze e procedure in corso. Il passaggio utile è ordinare i documenti e sottoporli all’OCC, così che il gestore della crisi nominato dall’OCC possa distinguere una difficoltà temporanea da una situazione che richiede uno degli strumenti del CCII.
Raccogliere subito notifiche, contratti, cartelle, buste paga e informazioni patrimoniali permette di capire quali azioni sono già in corso e quali margini restano.
L’esdebitazione non cancella gli obblighi di mantenimento e alimentari. Restano inoltre esclusi i debiti da risarcimento dei danni per fatto illecito extracontrattuale, le sanzioni penali e amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti e le obbligazioni sorte dopo l’apertura della procedura. Sono limiti sostanziali, non eccezioni da valutare liberamente caso per caso.
Nessun soggetto privato può promettere di azzerare indistintamente ogni posizione debitoria fuori da un procedimento previsto dalla legge. Nessuna procedura stragiudiziale permette di cancellare i debiti in modo generalizzato. Quando ricorrono i presupposti, gli effetti liberatori derivano dal procedimento disciplinato dal CCII e dai provvedimenti del Tribunale. Una promessa di azzeramento automatico non descrive correttamente il funzionamento dell’esdebitazione.
Mantenimento, alimenti, specifici risarcimenti, sanzioni pecuniarie previste dalla legge e nuove obbligazioni non vengono eliminati dall’esdebitazione nei termini indicati dal CCII.
Non esiste una percentuale di riduzione valida per tutti. L’esito dipende da reddito disponibile, patrimonio, struttura dei crediti e procedura applicabile. Per le pensioni, il pignoramento opera solo sulla parte che supera il minimo vitale, pari a una volta e mezza l’assegno sociale, circa 755 euro nel 2026; sulla quota eccedente il creditore ordinario trattiene un quinto.
Anche dopo la chiusura del percorso occorre distinguere tra debito ed effetti nelle banche dati. Le segnalazioni nelle centrali rischi permangono dai 12 ai 36 mesi dall’ultimo pagamento o dalla regolarizzazione e possono protrarsi a tempo indefinito se il debito non viene saldato. La conclusione della procedura non equivale quindi alla cancellazione immediata di ogni segnalazione.
La chiusura della procedura non cancella automaticamente le segnalazioni nelle centrali rischi, che seguono tempi propri legati al pagamento o alla regolarizzazione.
No, e chi lo promette non sta descrivendo la legge. Cancellare debiti è l’effetto possibile di una procedura, non un diritto automatico. L’esdebitazione lascia comunque fuori gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale, le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti e le obbligazioni sorte dopo l’apertura della procedura.
Dalla documentazione. Raccogli contratti, finanziamenti, cartelle, notifiche ricevute, buste paga o cedolini, i dati sul patrimonio e l’elenco dei creditori. Senza quella ricostruzione nessuno può dirti se esiste uno stato di sovraindebitamento né quale procedura ti riguarda. Il primo colloquio con l’OCC dura trenta minuti ed è gratuito.
Consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start-up innovative e imprenditori commerciali sotto soglia. Per questi ultimi i tre limiti valgono insieme e non in alternativa: attivo non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro e debiti non superiori a 500.000 euro.
Normativa di riferimento: Art. 2, comma 1, lett. c) CCII.
No. Per un credito ordinario la trattenuta è di un quinto del netto, cioè il 20%. La quota sale per i crediti alimentari e fiscali e quando più creditori agiscono insieme: in quei casi il cumulo può arrivare fino alla metà del netto. Oltre quella soglia non si può andare.
No. È aggredibile solo la parte di assegno che supera il minimo vitale, pari a una volta e mezza l’assegno sociale, intorno ai 755 euro nel 2026. Sulla parte eccedente un creditore ordinario trattiene un quinto, mentre l’Agenzia delle Entrate Riscossione applica scaglioni propri e i crediti alimentari hanno la precedenza.
Dipende da chi sei e da che cosa resta. Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore riguarda chi ha contratto debiti fuori da un’attività d’impresa; il concordato minore i professionisti e gli imprenditori sotto soglia; la liquidazione controllata chi ha beni da liquidare; l’esdebitazione del debitore incapiente chi non è in grado di offrire nulla ai creditori.
Normativa di riferimento: Artt. 67-73, 74-83, 268-277 e 283 CCII.
Serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto: conta il valore dei crediti, non il numero dei creditori. Il creditore che non si esprime viene considerato favorevole alla proposta. Raggiunta la maggioranza, è il Tribunale a omologare il concordato.
Normativa di riferimento: Art. 79, comma 1 CCII.
No, e non in automatico. Le segnalazioni nelle centrali rischi seguono tempi propri: restano dai 12 ai 36 mesi dall’ultimo pagamento o dalla regolarizzazione, e si protraggono a tempo indefinito se il debito non viene saldato. La chiusura della procedura e la cancellazione dagli archivi sono due cose distinte.
No. Nessun soggetto privato può garantire con un accordo stragiudiziale l’azzeramento di tutte le posizioni debitorie. Gli effetti liberatori previsti dal Codice della Crisi nascono da un procedimento davanti al Tribunale, istruito dal gestore della crisi nominato dall’OCC. Una promessa di cancellazione totale fatta senza aver visto documenti e debiti va guardata con diffidenza.
Pignoramento stipendio, CRIF, piano del consumatore
Concordato minore, liquidazione controllata
Mutuo non pagato, prima casa
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