OCC per imprenditori e professionisti

Se hai un’attività sotto soglia, sei un imprenditore agricolo, un professionista con debiti o hai chiuso l’attività ma le cartelle, le banche e le fideiussioni continuano a inseguirti, le procedure di sovraindebitamento ti permettono di stralciare il passivo e ripartire. Il network OCC Coesione Sociale assiste imprenditori sotto soglia, imprenditori agricoli, professionisti e ditte individuali — sia in attività sia cessate — nelle procedure di concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione del sovraindebitato incapiente previste dal Codice della Crisi.

Calcolatrice e scontrini su scrivania imprenditore

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che ha superato la precedente Legge 3/2012, riconosce al debitore sovraindebitato il diritto di accedere a procedure di composizione del debito che sospendono pignoramenti ed esecuzioni e riducono il debito complessivo in maniera proporzionata al reddito reale, non alla pretesa originaria del creditore. Non è una scappatoia: è il binario legale per uscire dalla spirale.

Sotto trovi le situazioni che gestiamo più di frequente, con la procedura applicata caso per caso. La valutazione del tuo specifico fascicolo — analisi reddito-patrimonio, calcolo della sostenibilità, scelta dello strumento più adatto — avviene in consulenza gratuita di 30 minuti con la nostra Segreteria Unica di Asti.

«Nessuno deve passare il resto della vita a inseguire creditori. La procedura OCC è il binario legale per uscirne, ed è fatta apposta per chi non ha alternative.»

Stefano Santin, presidente OCC Coesione Sociale

Pignoramento del conto corrente: cosa succede e come reagire

Il pignoramento del conto corrente blocca le somme depositate fino all’importo del credito notificato, con effetto immediato e senza preavviso al titolare. Per i conti dell’imprenditore o del professionista questo significa il congelamento dei flussi attivi (incassi clienti, F24, addebiti fornitori) e la paralisi operativa di fatto: i pagamenti automatici vengono rifiutati, le imposte scadono, le forniture si interrompono. Il pignoramento può cumularsi tra più creditori e svuotare il conto in una sola notifica.

Con la procedura di sovraindebitamento chiediamo al giudice la sospensione del pignoramento (art. 70, comma 4 CCII) e proponiamo un piano sostitutivo che ridistribuisca i flussi tra i creditori in maniera proporzionata e sostenibile. Una volta omologato il piano con sentenza, il conto viene liberato dalle azioni esecutive e le rate diventano certe e prevedibili.

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Procedura applicata: concordato minore o liquidazione controllata

A seconda della complessità patrimoniale e della continuità dell’attività, applichiamo la procedura più adatta a sospendere le esecuzioni e gestire la posizione debitoria. Normativa: artt. 74-83 e artt. 268-277 CCII.

Debiti con l'Agenzia delle Entrate Riscossione: soluzioni per imprenditori e professionisti

I debiti con l’Agenzia delle Entrate Riscossione — cartelle esattoriali, avvisi di accertamento, intimazioni di pagamento — hanno privilegio generale sui beni mobili e immobili del debitore e legittimano AdER ad attivare pignoramenti del conto corrente, dello stipendio, della pensione e fermi amministrativi. Per l’imprenditore e il professionista le cartelle si stratificano nel tempo (IVA, IRPEF, INPS, sanzioni) e arrivano a totali che da soli rendono insostenibile qualunque ipotesi di rientro spontaneo.

Il Codice della Crisi consente di inserire le cartelle AdER nella procedura di sovraindebitamento al pari degli altri crediti e di ottenere riduzione o cancellazione se il piano è meritevole e il debitore dimostra l’incapacità di pagamento integrale. Nel concordato minore le cartelle si stralciano per percentuale concordata, con la possibilità del cram down fiscale (art. 80, comma 3 CCII): il giudice può omologare il concordato anche senza il consenso dell’Agenzia delle Entrate, se la proposta è più conveniente dell’alternativa liquidatoria. Nella liquidazione controllata i debiti tributari vengono soddisfatti secondo l’ordine dei privilegi; la parte non soddisfatta può essere esdebitata a chiusura. Per l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII) i debiti si azzerano integralmente, con compensi OCC ridotti della metà.

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Procedura applicata: concordato minore, liquidazione controllata o esdebitazione dell'incapiente

Per imprenditori e professionisti con cartelle AdER rilevanti, valutiamo il concordato minore (rientro percentuale concordato con cram down fiscale), la liquidazione controllata o — in assenza di qualsiasi capacità di pagamento — l’esdebitazione totale.

Concordato minore: la procedura per imprenditori sotto soglia e professionisti

Il concordato minore (artt. 74-83 CCII) è la procedura del Codice della Crisi dedicata a imprenditori commerciali sotto soglia (attivo ≤ 300.000€, ricavi ≤ 200.000€, debiti ≤ 500.000€), imprenditori agricoli, professionisti, start-up innovative, soci illimitatamente responsabili e — secondo un orientamento giurisprudenziale di merito — anche imprenditori cessati e cancellati, nella forma liquidatoria con apporto di finanza esterna (art. 74, comma 2 CCII). Si applica a chi ha contratto debiti nell’esercizio di un’attività economica, imprenditoriale o professionale.

Il debitore deposita al Tribunale, con l’assistenza dell’OCC, un piano di rientro che richiede l’approvazione della maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79, comma 1 CCII). I creditori che non si esprimono si considerano favorevoli (meccanismo del silenzio-assenso: art. 79, comma 3 CCII). Una volta omologato con sentenza dal giudice, il concordato minore sospende i pignoramenti, blocca le azioni esecutive e ridefinisce il passivo a una percentuale concordata, permettendo all’imprenditore di proseguire l’attività (art. 74, comma 1 CCII) o, nella forma liquidatoria, di chiudere la posizione storica e ripartire.

Attenzione: se ti sei già cancellato dal registro delle imprese, l’accesso al concordato minore è oggetto di un contrasto giurisprudenziale: la Cassazione (sent. n. 20141/2026) lo ritiene inammissibile in ogni caso; diversi tribunali di merito (Campobasso, Vicenza, Napoli) ammettono invece il concordato minore liquidatorio ex art. 74, comma 2 CCII con apporto di finanza esterna. La liquidazione controllata (art. 33, comma 1-bis CCII) resta in ogni caso la strada più sicura e pacificamente ammessa per l’imprenditore già cancellato.

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Vantaggi del concordato minore

Possibilità di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale (art. 74, comma 1 CCII), sospensione delle azioni esecutive, riduzione del debito concordata con i creditori, cram down fiscale per i debiti tributari e previdenziali (art. 80, comma 3 CCII), ristrutturazione del passivo in tempi definiti. Normativa: artt. 74-83 CCII.

Liquidazione controllata: quando conviene

La liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII) è la procedura per chi ha beni residui da liquidare ma nessuna capacità di pagamento futura e vuole chiudere definitivamente la posizione debitoria. Il patrimonio del debitore — eventuali immobili non strumentali, partecipazioni, crediti verso terzi — viene messo a disposizione della massa creditoria sotto la supervisione del giudice e di un liquidatore nominato dal tribunale.

La procedura rimane aperta per almeno tre anni dall’apertura (art. 272, comma 3 CCII). Al termine della liquidazione, indipendentemente dal grado di soddisfacimento dei creditori, il debitore ottiene l’esdebitazione (art. 282, comma 1 CCII): i debiti rimasti insoluti vengono cancellati per effetto del decreto di chiusura. Restano esclusi dall’esdebitazione gli obblighi alimentari e di mantenimento, i danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative non accessorie a debiti estinti (art. 278, comma 7 CCII). La procedura consente un fresh start completo, senza segnalazioni a carico e con la possibilità di ricostruire posizione finanziaria e merito creditizio.

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Vantaggi della liquidazione controllata

Cancellazione totale dei debiti residui a fine procedura, definizione netta della posizione debitoria, ripartenza senza segnalazioni a carico, esdebitazione garantita per legge al ricorrere delle condizioni di meritevolezza. Normativa: artt. 268-277 e artt. 278-283 CCII.

Domande frequenti

Come vengono trattati i debiti verso l'Agenzia delle Entrate?

I debiti verso l’Agenzia delle Entrate possono essere inclusi nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore con dilazioni e modalità di pagamento specifiche. L’OCC, entro sette giorni dal conferimento dell’incarico, deve dare notizia agli uffici fiscali e all’agente della riscossione.

Normativa di riferimento: Art. 68, comma 4 CCII; Art. 76, comma 4 CCII.

Cosa succede alle cartelle esattoriali?

Con il decreto di apertura della procedura, il giudice può disporre, su istanza del debitore, la sospensione dei procedimenti esecutivi in corso, incluse le procedure sulle cartelle esattoriali. A piano omologato, le cartelle vengono ridefinite secondo quanto previsto dal piano.

Normativa di riferimento: Art. 70, comma 4 CCII.

Quando si ricorre alla liquidazione controllata?

Si ricorre alla liquidazione controllata quando il debitore non riesce a presentare un piano o un accordo fattibile, oppure quando questi vengono respinti dal tribunale o non ottengono il consenso necessario, o ancora quando il debitore sceglie volontariamente questa strada per arrivare all’esdebitazione.

Normativa di riferimento: Art. 268, comma 1 CCII.

Cosa succede se il concordato minore non raggiunge la maggioranza dei consensi?

Se il concordato minore non raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto, la proposta si considera non approvata e il debitore può optare per la liquidazione controllata.

Normativa di riferimento: Art. 79, comma 1 CCII.

Un imprenditore commerciale può accedere alle procedure di sovraindebitamento?

Un imprenditore commerciale può accedere alle procedure di sovraindebitamento solo se è sotto soglia, cioè se presenta congiuntamente: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti non superiori a 500.000 euro. In tal caso è qualificato come “impresa minore” e può accedere al concordato minore e alla liquidazione controllata senza necessità di cessare l’attività.

Normativa di riferimento: Art. 2, comma 1, lett. c) e d) CCII.

Mostra altre 4 domande
Cos'è il cram down fiscale?

Il cram down fiscale è un meccanismo che consente al tribunale di omologare il concordato minore anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, quando tale adesione è determinante per raggiungere la maggioranza dei crediti ammessi al voto e la proposta di soddisfacimento è più conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione controllata.

Normativa di riferimento: Art. 80, comma 3 CCII.

L'IVA come viene gestita?

L’IVA sulle operazioni correnti deve continuare ad essere versata regolarmente. I debiti IVA pregressi possono essere inclusi nel piano di ristrutturazione o nella proposta di concordato.

Normativa di riferimento: Art. 76, comma 4 CCII.

Posso accedere alla procedura se ho cessato l'azienda da più di un anno con debiti superiori a 500.000 euro?

Sì. Dopo la cancellazione dell’impresa individuale dal registro delle imprese, puoi accedere alla liquidazione controllata anche oltre l’anno dalla cancellazione e anche con debiti superiori a 500.000 euro, perché la cancellazione fa venir meno la qualifica di imprenditore commerciale soggetto alle procedure concorsuali ordinarie. Quanto al concordato minore, esiste un contrasto giurisprudenziale: la Cassazione lo ritiene inammissibile per l’imprenditore già cancellato, mentre diversi tribunali di merito ammettono il concordato minore liquidatorio con apporto di finanza esterna. La liquidazione controllata resta la strada più sicura e pacificamente ammessa.

Normativa di riferimento: Art. 33, commi 1-bis e 4 CCII; Art. 65 CCII.

Un professionista può continuare l'attività?

Sì, un professionista può continuare la propria attività durante e dopo la procedura, salvo eventuali limitazioni specifiche previste dagli ordini professionali di appartenenza.

Normativa di riferimento: D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), aggiornato al D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Vedi anche gli altri percorsi del network

Pignoramento stipendio, CRIF, piano consumatore

Mutuo non pagato, prima casa

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