Se hai uno stipendio o una pensione e i debiti non sono più sostenibili, le procedure di sovraindebitamento ti permettono di sospendere i pignoramenti, ridurre il debito e ripartire. Il network OCC Coesione Sociale assiste dipendenti, pensionati e lavoratori con redditi tracciabili in tutte le procedure previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019).
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che ha superato la precedente Legge 3/2012, riconosce al debitore sovraindebitato il diritto di accedere a procedure di composizione del debito che sospendono pignoramenti ed esecuzioni e riducono il debito complessivo in maniera proporzionata al reddito reale, non alla pretesa originaria del creditore. Non è una scappatoia: è il binario legale per uscire dalla spirale.
Sotto trovi le situazioni che gestiamo più di frequente, con la procedura applicata caso per caso. La valutazione del tuo specifico fascicolo — analisi reddito-patrimonio, calcolo della sostenibilità, scelta dello strumento più adatto — avviene in consulenza gratuita di 30 minuti con la nostra Segreteria Unica di Asti.
«Nessuno deve passare il resto della vita a inseguire creditori. La procedura OCC è il binario legale per uscirne, ed è fatta apposta per chi non ha alternative.»
Il pignoramento dello stipendio si attiva quando un creditore ottiene un titolo esecutivo e notifica al tuo datore di lavoro l’obbligo di trattenere parte della retribuzione. Il limite ordinario è un quinto del netto (20%), ma per crediti alimentari, fiscali o cumulati fra più creditori la trattenuta può salire fino alla metà del netto, riducendo lo stipendio in busta a una soglia che spesso non copre nemmeno l’affitto e le bollette.
Con la procedura di sovraindebitamento depositi al Tribunale un’istanza che chiede la sospensione immediata del pignoramento in corso ai sensi dell’art. 70, comma 4 CCII e propone un piano sostenibile basato sul tuo reddito reale. Il giudice valuta la meritevolezza, omologa il piano con sentenza e libera la busta paga: nessun creditore può più trattenere oltre la quota stabilita dal piano omologato.
Per persone fisiche non imprenditrici con reddito tracciabile. Sospensione del pignoramento, riduzione del debito, piano omologato dal giudice senza necessità di consenso dei creditori. Normativa: artt. 67-73 CCII.
Il pignoramento della pensione è ammesso solo sulla parte di assegno che supera il minimo vitale, pari a una volta e mezzo l’assegno sociale (circa 755 euro nel 2026). Sopra quella soglia, il creditore ordinario può trattenere un quinto, mentre l’Agenzia delle Entrate Riscossione applica scaglioni progressivi e i creditori alimentari hanno priorità assoluta. Quando le trattenute INPS si sommano alle cessioni del quinto, l’assegno residuo scende sotto il minimo dignitoso e diventa impossibile arrivare a fine mese.
La procedura di sovraindebitamento interviene chiedendo al Tribunale la sospensione delle trattenute e il ricalcolo del piano sulla capacità effettiva di pagamento. Per il pensionato in condizioni di incapienza — quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro ISEE — valutiamo l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII), che cancella integralmente i debiti residui senza alcuna assegnazione ai creditori, con compensi OCC ridotti della metà.
Per il pensionato con reddito ridotto valutiamo caso per caso: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (riduzione e sostenibilità) oppure l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (cancellazione totale per chi non può offrire alcuna utilità ai creditori). Normativa: artt. 67-73 e art. 283 CCII.
La segnalazione in CRIF e nelle altre centrali rischi private (Experian, CTC) blocca l’accesso a finanziamenti, mutui e carte di credito per un periodo che va dai 12 ai 36 mesi dall’ultimo pagamento o dalla regolarizzazione, prolungabile a tempo indefinito se il debito non viene saldato. Anche un singolo ritardo significativo su una rata può chiudere l’accesso al credito per anni, condizionando la possibilità di affittare casa, sottoscrivere utenze o avviare una nuova attività.
La conclusione regolare di una procedura di sovraindebitamento consente di presentare istanza di cancellazione anticipata della segnalazione alle centrali rischi. Una volta omologato il piano dal Tribunale ed eseguito regolarmente, presentiamo l’istanza di cancellazione allegando la sentenza di omologazione: la segnalazione viene rimossa e il merito creditizio si ripristina.
A piano omologato con sentenza ed eseguito regolarmente, presentiamo istanza di cancellazione anticipata alle centrali rischi (CRIF, Experian, CTC) allegando il provvedimento del giudice.
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII) è lo strumento del Codice della Crisi dedicato a chi ha contratto debiti per finalità personali o familiari, non per attività di impresa: dipendenti, pensionati, lavoratori con reddito tracciabile. Il piano si presenta al Tribunale di residenza con l’assistenza del gestore della crisi nominato dall’OCC, che nella sua relazione particolareggiata attesta: le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, la completezza e attendibilità della documentazione, l’assenza di colpa grave, malafede o frode nella determinazione del sovraindebitamento.
A differenza del concordato minore, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non richiede il consenso dei creditori: è il giudice a omologarlo con sentenza sulla base dell’ammissibilità, della fattibilità del piano e del miglior soddisfacimento possibile per la massa creditoria rispetto all’alternativa della liquidazione controllata. Una volta omologato, sospende i pignoramenti in corso, blocca le azioni esecutive e fissa un piano sostenibile che può ridurre significativamente il debito in proporzione alla reale capacità di pagamento.
Nessun consenso dei creditori (art. 70, comma 7 CCII), sospensione immediata dei pignoramenti (art. 70, comma 4 CCII), blocco delle azioni esecutive, falcidia dei crediti privilegiati inclusi quelli tributari (art. 67, comma 4 CCII), possibilità di conservare la casa e rimborsare il mutuo a scadere (art. 67, comma 5 CCII), cancellazione dalle centrali rischi a procedura conclusa. Normativa: artt. 67-73 CCII.
Il pignoramento su stipendio può arrivare a un quinto del netto mensile. Per calcolarlo, dividi lo stipendio netto per cinque: quella parte viene trattenuta dal datore di lavoro e versata al creditore. Se ti trattengono di più, puoi fare opposizione entro trenta giorni.
Normativa di riferimento: Art. 545 c.p.c.
Il pignoramento del tuo stipendio per debiti bancari può trattenere al massimo un quinto della parte netta, dopo aver garantito il minimo vitale. Se lo stipendio supera il triplo dell’assegno sociale, si pignora solo la somma eccedente. Puoi proporre opposizione al giudice entro trenta giorni.
Normativa di riferimento: Art. 545 c.p.c.; Art. 548 c.p.c.
No, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non deve essere accettato dai creditori. Viene valutato direttamente dal tribunale, che ne verifica l’ammissibilità, la fattibilità e la convenienza rispetto alla liquidazione controllata, omologandolo con sentenza anche in presenza di creditori dissenzienti.
Normativa di riferimento: Art. 70, comma 7 CCII.
I tempi della procedura prevedono che, dopo il deposito e il decreto di apertura, i creditori abbiano venti giorni per presentare osservazioni. Successivamente il giudice verifica l’ammissibilità e la fattibilità del piano per l’omologazione. Per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore il giudice può procedere senza udienza, con scambio di memorie scritte.
Normativa di riferimento: Art. 70, comma 3 CCII.
Con la sentenza di omologazione i debiti vengono ristrutturati secondo il piano approvato. I creditori non possono più agire esecutivamente sui beni del debitore per i debiti inclusi nel piano. Il deposito della domanda sospende inoltre il corso degli interessi convenzionali o legali, salvo che per i crediti garantiti.
Normativa di riferimento: Art. 68, comma 5 CCII; Art. 70, comma 7 CCII.
La domanda si presenta al tribunale competente tramite l’OCC, corredata da tutta la documentazione richiesta: situazione patrimoniale, elenco completo dei creditori con le somme dovute e le cause di prelazione, piano di ristrutturazione o proposta di concordato.
Normativa di riferimento: Art. 76, comma 1 CCII.
I documenti da presentare sono: elenco completo dei creditori con le somme dovute e le cause di prelazione; consistenza del patrimonio; atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; entrate del nucleo familiare.
Normativa di riferimento: Art. 67, comma 2 CCII; Art. 75, comma 1 CCII.
Le procedure di sovraindebitamento disponibili sono quattro: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per i soli consumatori (art. 67 CCII); il concordato minore per professionisti, imprenditori agricoli, start-up innovative e imprenditori commerciali sotto soglia (art. 74 CCII); la liquidazione controllata come procedura residuale e liquidatoria (art. 268 CCII); l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente per chi non può offrire alcuna utilità ai creditori (art. 283 CCII).
Normativa di riferimento: Art. 65, comma 1 CCII; Art. 74, comma 1 CCII; Art. 283 CCII.
Sì, è possibile ottenere l’esdebitazione. L’esdebitazione opera per le procedure di liquidazione controllata a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, se ricorrono le condizioni previste dalla legge.
Normativa di riferimento: Art. 282, comma 1 CCII.
Liquidazione controllata, concordato minore
Mutuo non pagato, prima casa
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