Se hai debiti che non riesci più a gestire, il codice della crisi è la cornice normativa che stabilisce quali strumenti esistono e chi può utilizzarli. Riunisce anche la disciplina del sovraindebitamento nata con la Legge 3/2012. Coesione Sociale è un Organismo di Composizione della Crisi iscritto al Registro del Ministero della Giustizia e assiste chi deve orientarsi tra queste procedure.
La legge 3 del 2012 ha introdotto una disciplina specifica per chi si trova in sovraindebitamento. Oggi quelle regole sono confluite nel D.Lgs. 14/2019, il CCII. Il sistema riconosce a determinate categorie di debitori la possibilità di affrontare una situazione non più sostenibile attraverso procedure regolate dalla legge. L’accesso non comporta automaticamente la liberazione dai debiti: occorre verificare requisiti e condizioni e seguire il percorso previsto davanti al Tribunale.
Coesione Sociale, Organismo di Composizione della Crisi del Piemonte, offre un primo colloquio gratuito di 30 minuti e opera attraverso cinque sedi in Piemonte, tra cui Vercelli. Dopo il primo inquadramento, il gestore della crisi nominato dall’OCC ricostruisce debiti, redditi, patrimonio, creditori e documentazione disponibile. Questa analisi precede la scelta della procedura perché strumenti differenti rispondono a situazioni differenti. L’OCC prepara il fascicolo e svolge le attività previste, mentre la decisione sugli effetti della procedura spetta al Tribunale.
« Nessuno deve passare il resto della vita a inseguire creditori. La procedura OCC e’ il binario legale per uscirne, ed e’ fatto apposta per chi non ha alternative. »
Il D.Lgs. 14/2019 raccoglie anche la disciplina del sovraindebitamento introdotta dalla Legge 3/2012. Non riguarda quindi soltanto le imprese in difficoltà. Nello stesso impianto normativo trovano spazio strumenti rivolti a consumatori e ad altri soggetti che, pur non rientrando nelle procedure concorsuali maggiori, si trovano in una condizione economica che richiede un percorso regolato per affrontare i debiti.
Per chi legge, significa che una situazione debitoria non viene trattata come un problema indistinto. La disciplina separa soggetti, requisiti e strumenti applicabili. Il punto di partenza non è scegliere autonomamente una procedura, ma individuare la propria categoria e verificare quali regole si applicano. La funzione della riforma è proprio offrire un quadro normativo entro cui ricostruire la posizione e affrontarla secondo un percorso definito.
Il CCII riunisce la disciplina della crisi e del sovraindebitamento, distinguendo soggetti, requisiti e strumenti applicabili alle diverse situazioni economiche.
L’art. 2, comma 1, lett. c) CCII comprende consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start-up innovative e imprenditori commerciali sotto soglia. Per questi ultimi devono ricorrere congiuntamente tre requisiti: attivo non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro e debiti non superiori a 500.000 euro.
In concreto, non basta definirsi privato o imprenditore per sapere quale disciplina si applica. Occorre verificare la qualifica del debitore e, per chi svolge attività d’impresa, controllare anche i parametri economici previsti. Questa distinzione serve a individuare correttamente il percorso e impedisce di applicare strumenti destinati al sovraindebitamento a soggetti che non rientrano nell’ambito stabilito dalla norma.
La qualifica del debitore e, per l’imprenditore commerciale, il rispetto congiunto delle soglie economiche determinano l’accesso agli strumenti dedicati al sovraindebitamento.
Gli strumenti principali sono quattro. Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è disciplinato dagli artt. 67-73 CCII; il concordato minore dagli artt. 74-83; la liquidazione controllata del sovraindebitato dagli artt. 268-277; l’esdebitazione del debitore incapiente dall’art. 283. Ogni procedura risponde a una situazione differente e segue regole proprie.
Nel concordato minore, per esempio, è necessaria la maggioranza dei crediti ammessi al voto, secondo l’art. 79, comma 1 CCII; chi non esprime il proprio voto viene considerato favorevole. Questo mostra perché non esiste uno strumento adatto indistintamente a tutti. Alcune procedure si basano su una proposta ai creditori, altre sulla liquidazione o sulla condizione di incapienza del debitore.
Piano, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente hanno destinatari e meccanismi differenti pur facendo parte dello stesso quadro normativo.
La legge prevede limiti precisi anche per l’aggressione del reddito. Sullo stipendio, il pignoramento ordinario è limitato a un quinto del netto, cioè il 20%. Per crediti alimentari, fiscali o quando si cumulano più creditori, la trattenuta può arrivare fino alla metà del netto. Il debito resta, ma non può essere prelevata liberamente qualsiasi quota della retribuzione.
Per la pensione esiste un’ulteriore protezione. Il pignoramento riguarda solo la parte che supera il minimo vitale, pari a una volta e mezza l’assegno sociale, circa 755 euro nel 2026. Per ricostruire correttamente una situazione di sovraindebitamento bisogna quindi distinguere fra debito complessivo, azioni esecutive già avviate e quota di reddito effettivamente assoggettabile a trattenuta.
Il reddito non è aggredibile senza limiti. Stipendio e pensione seguono soglie differenti che incidono concretamente sulle somme assoggettabili a pignoramento.
L’OCC accompagna il debitore nel percorso previsto dalla legge attraverso un gestore della crisi nominato dall’OCC. Il gestore raccoglie la documentazione, ricostruisce la posizione economica e patrimoniale, individua i creditori e predispone gli elementi necessari alla procedura. L’iscrizione dell’organismo al Registro del Ministero della Giustizia identifica il soggetto previsto istituzionalmente per svolgere queste attività.
Il gestore non sostituisce il giudice. L’OCC istruisce il fascicolo e supporta il percorso, mentre il Tribunale decide sull’omologazione e sugli effetti della procedura. Per chi si rivolge a Coesione Sociale, il primo passaggio consiste quindi nel fornire dati e documenti completi, affinché la posizione venga ricostruita prima di individuare lo strumento da sottoporre alla valutazione giudiziaria.
Prima di individuare una procedura, OCC e gestore ricostruiscono debiti, redditi, patrimonio e creditori. La decisione finale resta attribuita al Tribunale.
Sì. La disciplina del sovraindebitamento comprende anche consumatori, professionisti, imprenditori agricoli e altri soggetti indicati dall’art. 2, comma 1, lett. c) CCII. Non è quindi una normativa destinata esclusivamente alle imprese. Il profilo del debitore serve però a stabilire quali strumenti possono essere utilizzati.
Normativa di riferimento: Art. 2, comma 1, lett. c) CCII.
Devono essere rispettati contemporaneamente tre parametri: attivo non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro e debiti non superiori a 500.000 euro. I requisiti sono congiunti. Il superamento di uno di questi valori modifica l’inquadramento e richiede di verificare quale disciplina risulti applicabile.
Gli strumenti previsti per il sovraindebitamento comprendono il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata del sovraindebitato e l’esdebitazione del debitore incapiente. Non sono intercambiabili: la procedura dipende dal profilo del debitore, dalla situazione economica e dalle caratteristiche dell’indebitamento.
L’OCC e il gestore della crisi ricostruiscono la posizione, verificano la documentazione e svolgono le attività richieste dalla procedura. Non sono però loro a decidere l’omologazione. La decisione compete al Tribunale, che valuta la procedura sulla base delle regole previste dalla disciplina applicabile e della documentazione prodotta.
Per il concordato minore è necessaria la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Il creditore che non esprime il proprio voto viene considerato favorevole. Questo significa che conta il valore dei crediti ammessi al voto e non semplicemente il numero complessivo dei creditori coinvolti nella posizione debitoria.
Normativa di riferimento: Art. 79, comma 1 CCII.
Le regole sul pignoramento dello stipendio fissano un limite ordinario pari a un quinto del netto, cioè il 20%. In presenza di crediti alimentari, fiscali o di più creditori contemporaneamente, la trattenuta può arrivare fino alla metà del netto. Questi limiti regolano l’aggressione del reddito e non comportano la cancellazione del debito.
Il pignoramento della pensione riguarda soltanto la quota che supera il minimo vitale, pari a una volta e mezza l’assegno sociale, indicato in circa 755 euro nel 2026. La soglia protegge una parte dell’assegno pensionistico e deve essere distinta dall’ammontare complessivo del debito maturato dal pensionato.
La segnalazione permane dai 12 ai 36 mesi dall’ultimo pagamento o dalla regolarizzazione. Questo periodo riguarda la permanenza dell’informazione nelle centrali rischi e non deve essere confuso con la durata delle procedure di sovraindebitamento, per le quali non esiste un termine unico.
No. L’OCC e il gestore della crisi svolgono le attività previste dalla procedura, ricostruiscono la posizione del debitore e preparano gli elementi necessari. Non possono decidere autonomamente di eliminare le obbligazioni. Gli effetti sul debito derivano dalla procedura disciplinata dalla legge e dai provvedimenti adottati dal Tribunale.
Pignoramento stipendio, CRIF, piano del consumatore
Concordato minore, liquidazione controllata
Mutuo non pagato, prima casa
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