Se hai debiti che non riesci più a sostenere, il primo dubbio è capire se la tua situazione rientra davvero in una procedura di sovraindebitamento. Non è uno strumento riservato alle imprese: riguarda anche persone fisiche e famiglie che si trovano in uno squilibrio economico non più gestibile. Coesione Sociale è un OCC iscritto al Registro del Ministero della Giustizia.
La crisi da sovraindebitamento identifica una condizione nella quale gli impegni assunti non sono più sostenibili rispetto alle risorse disponibili. Il Codice della Crisi comprende tra i soggetti interessati consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start-up innovative e imprenditori commerciali sotto soglia, secondo l’art. 2, comma 1, lett. c) CCII. La disciplina offre percorsi differenti per affrontare questa situazione, ma l’accesso richiede la verifica dei presupposti e la decisione finale compete al Tribunale.
Coesione Sociale offre un primo colloquio gratuito di 30 minuti e opera come OCC del Piemonte attraverso cinque sedi, fra cui Torino. Il gestore della crisi nominato dall’OCC ricostruisce debiti, redditi, patrimonio, creditori e documentazione disponibile. Questa fase viene prima della scelta dello strumento, perché non tutte le situazioni seguono lo stesso percorso. L’obiettivo iniziale è quindi stabilire correttamente chi sei, quali obbligazioni hai e quali risorse risultano effettivamente disponibili.
« Nessuno deve passare il resto della vita a inseguire creditori. La procedura OCC e’ il binario legale per uscirne, ed e’ fatto apposta per chi non ha alternative. »
Il sovraindebitamento non coincide semplicemente con l’avere molti debiti. La disciplina riguarda soggetti che si trovano in una condizione economica non più sostenibile e che appartengono alle categorie previste dal CCII. Rientrano consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start-up innovative e imprenditori commerciali sotto soglia, secondo l’art. 2, comma 1, lett. c) CCII.
Per l’imprenditore commerciale sotto soglia devono ricorrere congiuntamente tre requisiti: attivo non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro e debiti non superiori a 500.000 euro. In pratica, prima di individuare uno strumento occorre verificare la qualifica del debitore e la sua situazione economica complessiva. Non basta quindi dichiarare di non riuscire più a pagare.
La prima verifica riguarda il profilo del debitore e i requisiti previsti dal CCII, perché da questi elementi dipende il percorso applicabile.
Per un lavoratore dipendente, la difficoltà spesso diventa evidente quando rate, finanziamenti e pignoramenti riducono il reddito disponibile. Il pignoramento ordinario dello stipendio è limitato a un quinto del netto, cioè il 20%. Per crediti alimentari, fiscali o in presenza di più creditori, la trattenuta può arrivare fino alla metà del netto.
Questi limiti regolano quanto può essere trattenuto, ma non risolvono da soli la situazione debitoria. Se il reddito residuo non consente più di sostenere le spese essenziali e gli altri debiti, occorre ricostruire l’intera posizione. La procedura prende in considerazione non soltanto la busta paga, ma anche il patrimonio, le obbligazioni ancora aperte e la capacità reale di adempiere.
Il limite ordinario è un quinto del netto, ma la presenza di crediti particolari o più pignoramenti può aumentare la quota trattenuta.
Anche il pensionato può trovarsi in una situazione di sovraindebitamento. La pensione non è però interamente aggredibile. Il pignoramento riguarda soltanto la parte che supera il minimo vitale, pari a una volta e mezza l’assegno sociale, indicato in circa 755 euro nel 2026. Sulla quota eccedente, il creditore ordinario trattiene un quinto.
Questo significa che, nella ricostruzione della situazione, bisogna distinguere tra importo complessivo della pensione e parte effettivamente assoggettabile a pignoramento. Se dopo le trattenute e le spese necessarie il reddito non consente di sostenere le obbligazioni residue, la posizione deve essere valutata nel suo insieme per verificare quali strumenti previsti dal CCII siano pertinenti.
Una parte della pensione resta protetta. Solo ciò che supera il minimo vitale entra nel calcolo della quota ordinariamente pignorabile.
Il sovraindebitamento familiare è il caso in cui più debiti incidono sullo stesso bilancio domestico. Per valutare una condizione di incapienza si considera il reddito annuo dopo aver sottratto le spese necessarie alla sua produzione e quanto serve al mantenimento proprio e della famiglia. Il parametro tiene quindi conto della situazione concreta del nucleo.
Il criterio dell’incapienza considera se il reddito così determinato supera o meno l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro ISEE. Non basta quindi guardare al reddito nominale di una persona. Le spese necessarie, la composizione familiare e le risorse effettivamente disponibili contribuiscono a definire quanto il nucleo riesce realmente a destinare ai creditori.
Redditi e debiti vanno letti insieme alle spese necessarie e alla composizione familiare, perché è il bilancio effettivo a descrivere la sostenibilità.
Il CCII distingue quattro strumenti principali. Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è disciplinato dagli artt. 67-73; il concordato minore dagli artt. 74-83; la liquidazione controllata del sovraindebitato dagli artt. 268-277; l’esdebitazione del debitore incapiente dall’art. 283. Ognuno risponde a una diversa situazione del debitore.
Nel concordato minore è necessaria la maggioranza dei crediti ammessi al voto, secondo l’art. 79, comma 1 CCII. Al termine della liquidazione controllata, invece, l’esdebitazione si ottiene indipendentemente dal grado di soddisfacimento dei creditori, come stabilisce l’art. 282, comma 1 CCII. Per questo la scelta dello strumento viene dopo la ricostruzione completa della posizione.
Il Codice prevede percorsi distinti per consumatori, attività professionali o imprenditoriali, liquidazione dei beni e situazioni di effettiva incapienza.
Si parte dalla ricostruzione di debiti, redditi, patrimonio, creditori e documentazione. L’OCC verifica la situazione attraverso il gestore della crisi e individua quale strumento previsto dal CCII corrisponde al profilo del debitore. La procedura segue poi le regole specifiche dello strumento applicabile e la decisione compete al Tribunale.
La disciplina riguarda consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start-up innovative e imprenditori commerciali sotto soglia. Per questi ultimi devono essere rispettati contemporaneamente i limiti previsti per attivo, ricavi e debiti.
Normativa di riferimento: Art. 2, comma 1, lett. c) CCII.
Sì. Il sovraindebitamento non è riservato agli imprenditori. Un lavoratore dipendente con una situazione debitoria non più sostenibile può rientrare tra i soggetti interessati dalla disciplina. Per individuare lo strumento corretto devono però essere esaminati reddito, patrimonio, tipologia dei debiti e capacità effettiva di far fronte agli impegni.
Sì. Anche un pensionato può trovarsi in sovraindebitamento. Nella valutazione si considera il reddito effettivamente disponibile, ricordando che il pignoramento della pensione opera soltanto sulla parte che supera il minimo vitale, pari a una volta e mezza l’assegno sociale, circa 755 euro nel 2026.
Il CCII prevede il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata del sovraindebitato e l’esdebitazione del debitore incapiente. Non sono quattro nomi per la stessa procedura: cambiano destinatari, presupposti e funzionamento, quindi la scelta richiede prima la corretta ricostruzione della posizione.
Il concordato minore richiede la maggioranza dei crediti ammessi al voto. La valutazione riguarda quindi il valore dei crediti coinvolti e non semplicemente il numero delle persone o degli enti creditori.
Normativa di riferimento: Art. 79, comma 1 CCII.
Per i crediti ordinari il limite è normalmente pari a un quinto dello stipendio netto, cioè il 20%. In presenza di crediti alimentari, fiscali o di più creditori la trattenuta può arrivare fino alla metà del netto. Il limite al pignoramento non determina però, da solo, l’accesso a una procedura di sovraindebitamento.
Al termine della liquidazione controllata l’esdebitazione opera indipendentemente dal grado di soddisfacimento raggiunto dai creditori, purché ricorrano le condizioni previste dalla legge. Non esiste quindi una percentuale minima universale di pagamento da applicare indistintamente a tutti i casi.
Normativa di riferimento: Art. 282, comma 1 CCII.
No. Le segnalazioni seguono tempi propri e possono permanere dai 12 ai 36 mesi dall’ultimo pagamento o dalla regolarizzazione. La conclusione della procedura e l’aggiornamento delle banche dati non coincidono quindi automaticamente e devono essere considerati come due aspetti distinti della situazione debitoria.
Pignoramento stipendio, CRIF, piano del consumatore
Concordato minore, liquidazione controllata
Mutuo non pagato, prima casa
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