Alla fine di una procedura di sovraindebitamento i debiti spariscono davvero? In alcuni casi la risposta è sì, ma l’esdebitazione non è automatica e non cancella ogni obbligazione. È un effetto previsto dalla legge quando ricorrono determinate condizioni. Coesione Sociale è un Organismo di Composizione della Crisi iscritto al Registro del Ministero della Giustizia.
Nel sistema del Codice della Crisi, l’esdebitazione è normalmente l’effetto finale di una procedura e non uno strumento che il debitore sceglie liberamente all’inizio. La principale eccezione è l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente prevista dall’art. 283 CCII, dedicata alla persona fisica meritevole che non dispone di utilità da offrire ai creditori. La cancellazione dei debiti residui deriva quindi da presupposti e passaggi diversi a seconda della situazione.
Coesione Sociale, Organismo di Composizione della Crisi del Piemonte, mette a disposizione un primo colloquio gratuito di 30 minuti e opera attraverso cinque sedi in Piemonte, fra cui Alessandria. Il gestore della crisi nominato dall’OCC ricostruisce debiti, redditi, patrimonio, creditori e documentazione. Solo dopo questa fase è possibile comprendere quale procedura sia pertinente e quali effetti possano derivarne. L’OCC istruisce il percorso, mentre il provvedimento liberatorio compete al Tribunale.
« Nessuno deve passare il resto della vita a inseguire creditori. La procedura OCC e’ il binario legale per uscirne, ed e’ fatto apposta per chi non ha alternative. »
L’esdebitazione libera il debitore dai debiti residui nei casi stabiliti dal Codice della Crisi. Una delle vie passa attraverso la liquidazione controllata del sovraindebitato, disciplinata dagli artt. 268-277 CCII. L’altra riguarda direttamente il debitore persona fisica incapiente, secondo l’art. 283 CCII. Le due strade partono da situazioni differenti e non devono essere confuse.
Per chi è sovraindebitato significa che la cancellazione dei debiti residui non si richiede sempre nello stesso modo. Nella liquidazione controllata arriva come effetto del percorso; per l’incapiente esiste invece una disciplina specifica. Prima di parlare di esdebitazione occorre quindi ricostruire la posizione e individuare quale fattispecie descrive realmente la condizione economica del debitore.
La legge distingue l’esdebitazione collegata alla liquidazione controllata dalla disciplina specifica riservata alla persona fisica incapiente che possiede i requisiti previsti.
Al termine della liquidazione controllata il debitore ottiene l’esdebitazione indipendentemente dal grado di soddisfacimento dei creditori, secondo l’art. 282, comma 1 CCII. L’effetto interviene a seguito del provvedimento di chiusura oppure, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, anteriormente quando siano trascorsi tre anni dall’apertura della liquidazione controllata.
Questo significa che la liberazione dai debiti residui non è subordinata al pagamento di una percentuale prestabilita ai creditori. Il punto centrale è lo svolgimento della procedura e il rispetto delle condizioni previste. Non esiste quindi una soglia universale di debito da pagare prima dell’esdebitazione, né una percentuale di stralcio valida indistintamente per tutti i debitori.
Nella liquidazione controllata l’esdebitazione deriva dal percorso previsto dal CCII e non dipende da una percentuale minima di soddisfacimento dei creditori.
L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente riguarda la persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, come stabilisce l’art. 283, commi 1 e 2 CCII. L’accesso è consentito una sola volta. È quindi uno strumento eccezionale rivolto a chi si trova in una condizione economica particolarmente compromessa.
L’incapienza viene valutata anche sul reddito disponibile. Il reddito annuo, dedotte le spese necessarie alla sua produzione e quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia, non deve superare l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro ISEE. La valutazione richiede quindi dati reddituali e familiari precisi, non una semplice dichiarazione di difficoltà.
La procedura riguarda la persona fisica meritevole senza utilità da offrire ai creditori e può essere utilizzata una sola volta nei termini previsti dall’art. 283 CCII.
L’esdebitazione non cancella gli obblighi alimentari e di mantenimento. Restano inoltre esclusi i debiti derivanti da danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. Le esclusioni sono indicate dall’art. 278, comma 7 CCII e continuano a produrre effetti anche dopo il provvedimento liberatorio.
Per il debitore è un passaggio essenziale, perché parlare genericamente di cancellazione di tutti i debiti sarebbe scorretto. L’esdebitazione riguarda soltanto le obbligazioni che rientrano nel suo perimetro. Prima di avviare il percorso bisogna quindi distinguere con precisione quali debiti potranno essere interessati e quali resteranno dovuti anche dopo la chiusura della procedura.
Mantenimento, alimenti, determinati risarcimenti e specifiche sanzioni restano esclusi dall’effetto liberatorio nei termini indicati dall’art. 278, comma 7 CCII.
L’esdebitazione richiede una ricostruzione completa della situazione economica. Il gestore della crisi nominato dall’OCC analizza documenti, debiti, redditi, patrimonio e rapporti con i creditori, verificando gli elementi necessari al percorso. Consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start-up innovative e imprenditori commerciali sotto soglia rientrano tra i soggetti indicati dall’art. 2, comma 1, lett. c) CCII.
L’Organismo di Composizione della Crisi non decide la cancellazione dei debiti. Istruisce il fascicolo e svolge le attività previste, mentre il Tribunale emette il provvedimento nei termini stabiliti dalla legge. Anche dopo l’esdebitazione le segnalazioni nelle centrali rischi seguono tempi propri e possono permanere dai 12 ai 36 mesi dall’ultimo pagamento o dalla regolarizzazione. Provvedimento liberatorio e cancellazione delle segnalazioni sono quindi aspetti distinti.
Prima di valutare l’esdebitazione occorre ricostruire debiti, redditi, patrimonio e creditori. L’OCC prepara il percorso, mentre la decisione resta attribuita al Tribunale.
Nella liquidazione controllata l’esdebitazione libera dai debiti residui secondo le condizioni previste dalla legge e indipendentemente dal grado di soddisfacimento dei creditori. Non vengono però cancellate le obbligazioni espressamente escluse dal CCII, come mantenimento, alimenti e altre categorie indicate dalla norma.
Normativa di riferimento: Art. 282, comma 1 CCII.
È la disciplina prevista per la persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità. Richiede quindi una reale condizione di incapienza e il rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge. Non coincide con l’esdebitazione che segue normalmente la liquidazione controllata.
Normativa di riferimento: Art. 283, commi 1 e 2 CCII.
No. L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente è accessibile una sola volta. Questo limite distingue la disciplina dell’incapiente da un meccanismo ordinario utilizzabile ripetutamente. Per questo la situazione economica e personale deve essere ricostruita con precisione prima di valutare se ricorrono i requisiti previsti.
Normativa di riferimento: Art. 283 CCII.
Nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera indipendentemente dal grado di soddisfacimento dei creditori. Non esiste quindi una percentuale minima universale da raggiungere indicata in questa disciplina. L’effetto liberatorio deriva dal percorso previsto dalla legge e dal ricorrere delle condizioni richieste.
Normativa di riferimento: Art. 282, comma 1 CCII.
L’esdebitazione interviene con il provvedimento di chiusura oppure, se ricorrono le condizioni stabilite dalla legge, anteriormente una volta trascorsi tre anni dall’apertura della liquidazione controllata. I tre anni sono quindi un riferimento previsto specificamente per questo percorso e non una durata generale valida per tutte le procedure.
Normativa di riferimento: Art. 282, comma 1 CCII.
Restano esclusi gli obblighi alimentari e di mantenimento, i debiti derivanti da danni per fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. Queste obbligazioni non vengono eliminate dal provvedimento liberatorio.
Normativa di riferimento: Art. 278, comma 7 CCII.
La valutazione considera il reddito annuo dopo aver sottratto le spese necessarie alla produzione del reddito e quelle per il mantenimento proprio e della famiglia. Il risultato non deve superare l’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro ISEE applicabile alla situazione familiare.
No. L’OCC e il gestore della crisi ricostruiscono la situazione del debitore, verificano la documentazione e svolgono le attività previste dal procedimento. Il provvedimento che produce l’effetto liberatorio compete invece al Tribunale. L’OCC non può quindi promettere o decidere autonomamente la cancellazione dei debiti.
No. Le segnalazioni nelle centrali rischi seguono regole e tempi propri rispetto all’esdebitazione. Possono permanere dai 12 ai 36 mesi dall’ultimo pagamento o dalla regolarizzazione. Il provvedimento liberatorio sui debiti e l’aggiornamento delle segnalazioni non coincidono quindi automaticamente.
Pignoramento stipendio, CRIF, piano del consumatore
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