Come funziona la procedura OCC

Cinque fasi dal primo colloquio gratuito alla sentenza di omologazione. Ti accompagniamo passo dopo passo nella procedura di sovraindebitamento, applicando lo strumento giuridico più adatto: piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per dipendenti e pensionati, concordato minore o liquidazione controllata per imprenditori e professionisti, procedura familiare per le famiglie con mutuo non pagato, esdebitazione del sovraindebitato incapiente per chi non ha reddito né beni da offrire ai creditori.

Il Percorso

Dalla prima telefonata alla sentenza del giudice

Cinque fasi ben definite. Il primo colloquio è sempre gratuito; il compenso dell’OCC è determinato secondo i parametri del decreto ministeriale 24 settembre 2014 n. 202 ed è liquidato dal giudice al termine della procedura. La procedura è attivabile in una delle nostre sedi.

01

Primo colloquio gratuito in Segreteria

Chiami o scrivi alla Segreteria Unica OCC di Asti: ti rispondiamo entro 1 giorno lavorativo e fissiamo il primo colloquio gratuito, telefonico o in presenza. Raccogliamo i dati essenziali sulla tua situazione — reddito, debiti, esecuzioni in corso, composizione del nucleo familiare — per capire se la procedura di sovraindebitamento è la strada giusta e quale strumento applicare al tuo caso tra le quattro procedure previste dal Codice della Crisi.
Durata: 30-45 minuti
02

Conferimento incarico all'OCC e raccolta documenti

Se la procedura è praticabile, conferisci l’incarico all’OCC, che nomina il gestore della crisi. Raccogliamo la documentazione necessaria: cedolini, estratti CRIF e Centrale Rischi, prospetti debitori, atti di pignoramento, contratto di mutuo, cartelle esattoriali, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, elenco degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni. La completezza di questa fase determina la solidità del piano che presenterai al giudice.
Durata: 7-15 giorni
03

Predisposizione del piano e relazione particolareggiata

Il gestore della crisi, professionista nominato dall’OCC, analizza la massa attiva e passiva, costruisce il piano di rientro sostenibile sul reddito reale e redige la relazione particolareggiata che attesta: le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore, la completezza e attendibilità della documentazione, la fattibilità del piano. Per il concordato minore, la relazione deve attestare anche la convenienza della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione controllata. L’OCC, entro sette giorni dal conferimento dell’incarico, informa l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione. Questo è il documento che il Tribunale valuterà per omologare o respingere la procedura.
Durata: 30-60 giorni
04

Deposito al Tribunale e procedimento

Depositiamo la domanda al Tribunale competente in base alla residenza del debitore. Il giudice, verificata l’ammissibilità, dichiara aperta la procedura con decreto e dispone la pubblicazione della proposta e del piano nell’apposita area del sito web del tribunale. Su istanza del debitore, può sospendere le azioni esecutive in corso: i pignoramenti su stipendio, pensione e conto corrente vengono bloccati, con effetto immediato sul tuo reddito. I creditori possono presentare osservazioni entro venti giorni. Per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore il giudice può procedere senza udienza, con scambio di memorie scritte; per il concordato minore fissa l’udienza.
Durata: 3-7 mesi
05

Omologazione, esdebitazione e liberazione dai debiti

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore. Il giudice, verificata l’ammissibilità e la fattibilità del piano, lo omologa con sentenza: i creditori sono vincolati al piano, le esecuzioni in corso si chiudono. Eseguito integralmente il piano, il giudice liquida il compenso all’OCC e il debitore è liberato da tutti i debiti inclusi.

Liquidazione controllata. Il tribunale nomina un liquidatore che amministra e vende i beni. La procedura rimane aperta per almeno tre anni. L’esdebitazione opera dopo tre anni dall’apertura o alla chiusura, se antecedente, ed è dichiarata con decreto.

Esdebitazione del sovraindebitato incapiente. Se non puoi offrire alcuna utilità ai creditori, puoi accedere a questa procedura una sola volta, con compensi OCC ridotti della metà. Il giudice, verificata la meritevolezza e la sussistenza dei requisiti reddituali, concede l’esdebitazione con decreto: i debiti residui vengono cancellati e puoi ripartire.

Durata: 2-3 mesi
Inizia ora

Il primo colloquio è gratuito

Chiama la Segreteria Unica OCC di Asti, compila il modulo o scarica direttamente la guida: ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.

FAQ

Domande frequenti sulla procedura

Quanto dura complessivamente una procedura OCC?
Dipende dallo strumento applicato. Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore durano in media da 6 a 18 mesi dal deposito alla sentenza di omologazione, più il periodo di rimborso del piano (da 1 a 4 anni). La liquidazione controllata rimane aperta per almeno tre anni (art. 272, comma 3 CCII). L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente ha tempi più rapidi (mediamente 6-9 mesi).
Quanto costa la procedura?
Il primo colloquio in Segreteria è gratuito. Il compenso dell'OCC è determinato secondo i parametri del D.M. 24 settembre 2014 n. 202 ed è liquidato dal giudice al termine della procedura (art. 71, comma 4 CCII). Per l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente i compensi dell'OCC sono ridotti della metà (art. 283, comma 6 CCII). A questi si aggiungono contributo unificato e diritti di cancelleria.
Devo presentarmi di persona in Tribunale?
Dipende dalla procedura. Per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore il giudice può procedere senza udienza, con scambio di memorie scritte (art. 70, comma 5 CCII). Per il concordato minore è prevista un'udienza. In ogni caso è il gestore della crisi a depositare gli atti e a rappresentare l'istruttoria. Per il primo colloquio bastano una telefonata o un appuntamento presso la sede territoriale (Alessandria, Asti, Ivrea, Torino, Vercelli).
Cosa succede ai pignoramenti durante la procedura?
Con il decreto di apertura della procedura il giudice può disporre, su istanza del debitore, la sospensione delle azioni esecutive individuali (pignoramento stipendio, pensione, conto corrente, esecuzione immobiliare) ai sensi dell'art. 70, comma 4 CCII. Una volta omologato il piano con sentenza, i creditori sono vincolati al piano stesso e le esecuzioni in corso si chiudono definitivamente.
La procedura cancella anche i debiti con l'Agenzia delle Entrate?
Sì, le cartelle dell'Agenzia delle Entrate Riscossione rientrano nella procedura al pari degli altri crediti. Nel concordato minore si applica il cram down fiscale (art. 80, comma 3 CCII): il giudice può omologare il concordato anche senza il consenso dell'AdE se la proposta è più conveniente dell'alternativa liquidatoria. Nella liquidazione controllata i debiti tributari sono soddisfatti secondo l'ordine dei privilegi; la parte non soddisfatta può essere esdebitata a chiusura. Per l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII) i debiti si azzerano integralmente.