Chi siamo — OCC Coesione Sociale

Siamo un network di Organismi di Composizione della Crisi (OCC) iscritti al Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, operativi in cinque sedi del Piemonte. Aiutiamo persone e imprese sovraindebitate a uscire dal debito attraverso le procedure del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019).

Piemonte le 5 sedi del network
15+
Anni di esperienza nel sovraindebitamento
Conosciamoci

Cosa è un OCC, l'Organismo di Composizione della Crisi

Un Organismo di Composizione della Crisi è l’ente preposto dalla legge a gestire le procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che ha superato la precedente Legge 3/2012. L’OCC nomina un gestore della crisi che affianca il debitore nella predisposizione del piano e nella relazione particolareggiata da depositare in Tribunale.

Senza un OCC iscritto al Registro OCC del Ministero della Giustizia le procedure non possono essere avviate: la nostra iscrizione al registro OCC ministero giustizia è il primo elemento di garanzia. Tra i risultati concreti del nostro intervento, la possibilità di bloccare pignoramento dello stipendio, della pensione o del conto corrente già in corso, depositando l’istanza e i moduli al Tribunale per la sospensione delle azioni esecutive individuali.

Stefano Santin, Presidente
5
Sedi OCC
nel Piemonte
789
Comuni serviti
dal network
15+
Anni nel
sovraindebitamento
100%
Iscrizione Registro
Ministero Giustizia
Il Team

I professionisti del network

Il presidente Stefano Santin coordina un network di 11 professionisti — dottori commercialisti e avvocati formati nella gestione delle crisi da sovraindebitamento. La struttura combina competenze giuridiche per il rapporto con il Tribunale e competenze economico-contabili per la costruzione del piano sostenibile. Affianchiamo dipendenti e pensionati, imprenditori e professionisti e famiglie con sovraindebitamento familiare.

Stefano Santin

Presidente OCC EINS

Dott. Bovetti Gianluca

Dottore Commercialista

Dott.ssa Garro Monica

Dottoressa Commercialista

Dott. Imberti Giovanni

Dottore Commercialista

Dott. La Malva Angelo

Dottore Commercialista

Dott. Mansutti Stefano

Dottore Commercialista

Dott. Martines Alberto

Dottore Commercialista

Dott. Montacini Mario

Dottore Commercialista

Dott. Monzeglio Emanuel

Dottore Commercialista

Avv. Ostengo Luca

Avvocato

Avv. Vaselli Francesca

Avvocato

Dott.ssa Veronica Rollero

Referente del network
Stefano Santin
Il Presidente

Stefano Santin, oltre 15 anni nella consulenza al sovraindebitamento

Laureato in giurisprudenza ad indirizzo economico, ha lavorato come area manager presso due primari gruppi bancari italiani. Dopo le dimissioni nel 2009, l’anno seguente è entrato nel mondo della consulenza al sovraindebitamento.

Autore del libro «Senza Debiti», collaboratore del programma RAI «Mi manda RAI3», membro del network EDUFIN di educazione finanziaria nazionale.

Aiutiamo le persone a uscire dalla spirale del debito con strumenti legali, non con consulenze improvvisate. Questa è la differenza tra un OCC iscritto al Ministero e un consulente generico.

— Stefano Santin, Presidente OCC
Contatti

La segreteria operativa di Asti

Tutti i contatti del network passano dalla Segreteria Unica OCC presso la Casa del Consumatore.

Indirizzo

Via Giuseppe Gaeta 12, 14100 Asti (AT)
c/o Casa del Consumatore

Orari di apertura

Lun-Gio 9:00-12:30 e 15:00-18:00 (ven chiuso)

Telefono

+39 0141 530197

Email

info@coesionesociale.com
PEC: asti.eins@pec.coesionesociale.com

FAQ

Domande frequenti

Le risposte alle domande più comuni sulla composizione della crisi.

Cosa succede se cambio residenza?

Se si cambia residenza durante la procedura, deve essere comunicato tempestivamente al tribunale e all’OCC. La competenza territoriale si determina secondo il centro degli interessi principali del debitore.

Normativa di riferimento: Art. 27, comma 3, lett. b) CCII.

Devo avere un avvocato?

Non è obbligatorio avere un avvocato per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma è consigliabile per le procedure più complesse. L’OCC assiste il debitore nella redazione degli atti; per le udienze eventuali può essere nominato un difensore. È obbligatorio per i concordati minori riferibili all’impresa.

Normativa di riferimento: Art. 68, comma 1 CCII.

Quanto costa la procedura?

Il costo della procedura include il compenso dell’OCC, determinato secondo i parametri del decreto ministeriale 24 settembre 2014 n. 202 e liquidato dal giudice al termine della procedura, la marca da bollo, i diritti di cancelleria e il contributo unificato (circa 200-500 euro, con possibilità di esenzione per redditi bassi). Per l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente i compensi dell’OCC sono ridotti della metà.

Normativa di riferimento: Art. 71, comma 4 CCII; Art. 81, comma 4 CCII; Art. 283, comma 6 CCII.

Come vengono trattati i debiti verso l'Agenzia delle Entrate?

I debiti verso l’Agenzia delle Entrate possono essere inclusi nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore con dilazioni e modalità di pagamento specifiche. L’OCC, entro sette giorni dal conferimento dell’incarico, deve dare notizia agli uffici fiscali e all’agente della riscossione.

Normativa di riferimento: Art. 68, comma 4 CCII; Art. 76, comma 4 CCII.

Chi è il liquidatore nella liquidazione controllata?

Il liquidatore nella liquidazione controllata è un professionista nominato dal tribunale che ha il compito di amministrare e liquidare il patrimonio del debitore, rispettando l’ordine delle cause legittime di prelazione.

Normativa di riferimento: Art. 270, comma 2, lett. b) CCII; Art. 268 CCII.

Mostra altre 5 domande
Cosa fa il gestore della crisi?

Il gestore della crisi è un professionista nominato dall’OCC che assiste il debitore nella redazione del piano, verifica la completezza e attendibilità della documentazione, attesta le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore, e facilita le trattative con i creditori.

Normativa di riferimento: Art. 76, comma 2 CCII; Art. 68, comma 3 CCII.

Chi è l'Organismo di Composizione della Crisi (OCC)?

L’Organismo di Composizione della Crisi, chiamato OCC, è un ente iscritto in apposito registro presso il Ministero della Giustizia, regolato dal decreto ministeriale 24 settembre 2014 n. 202. Gestisce il tentativo di composizione della crisi da sovraindebitamento e assiste il debitore nella predisposizione della proposta e del piano.

Normativa di riferimento: Art. 2, comma 1, lett. t) CCII.

Posso scegliere liberamente l'OCC?

Sì, è possibile scegliere liberamente l’OCC tra quelli costituiti nel circondario del tribunale competente. Se in quel circondario non è presente un OCC, il tribunale nomina un professionista qualificato.

Normativa di riferimento: Art. 76, comma 1 CCII.

Quanto costa rivolgersi a un OCC?

Il costo per rivolgersi a un OCC è determinato secondo i parametri del decreto ministeriale 24 settembre 2014 n. 202 e liquidato dal giudice al termine della procedura. Sono previsti acconti sul compenso finale. Per i soggetti in difficoltà economica i compensi sono riducibili. Per l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente i compensi sono ridotti della metà.

Normativa di riferimento: Art. 71, comma 4 CCII; Art. 81, comma 4 CCII; Art. 283, comma 6 CCII.

Come si presenta la domanda?

La domanda si presenta al tribunale competente tramite l’OCC, corredata da tutta la documentazione richiesta: situazione patrimoniale, elenco completo dei creditori con le somme dovute e le cause di prelazione, piano di ristrutturazione o proposta di concordato.

Normativa di riferimento: Art. 76, comma 1 CCII.